La certificazione energetica degli edifici
Che cosa è la certificazione energetica.
La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull'attestato di certificazione energetica (ACE), l'utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.
Obblighi e scadenze.
La certificazione energetica degli edifici è necessaria:
a) nel caso di nuova costruzione di edifici;
b) nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
c) nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
d) nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.
La redazione dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione (lettera a) e di ristrutturazione degli edifici (lettera b) avviene all'atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l'obbligo di far produrre ad un certificatore l'attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
In caso locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.
Esclusioni
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:
box;
cantine;
autorimesse;
parcheggi multipiano;
locali adibiti a depositi;
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell'A.T.C.).
La validità dell'attestato
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7 della l.r. 13/2007 e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.
Il nostro Studio rimane a disposizione per il rilascio
dell'attestazione energetica.
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sopralluogo presso il vs. immobile.
Per altre informazioni consultare il sito della: Regione Piemonte