Agricoltura - fiscalità impianti fotovoltaici

Ivo Lamberti • apr 13, 2024

I requisiti richiesti per la qualificazione dei proventi di cessione di energia nel reddito agrario


Premessa

La produzione di energia da fonti rinnovabili è divenuta di particolare interesse anche per le imprese agricole.

Gli obbiettivi Europei inerenti la transizione energetica agevolano la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con incentivi finanziati anche dal PNRR.

Dal punto di vista fiscale è possibile per le imprese agricole beneficiare di un regime di tassazione forfettario per la produzione di energia a condizione che questa attività possa considerarsi connessa con quella agricola di base.



Gli impianti con produzione fino a 260.000 KW per anno

L'art.1 c.423 della L.266/2005 prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica sino a 260.000 kWh/annui, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività connessa ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considera produttiva di reddito agrario.  (la connessione in ogni caso all'attività agricola per questi tipi di impianti è stata precisata con la circolare 32/E del 2009)



Gli impianti di potenza superiore

Nel caso di impianti con produzione superiore ai 260.000 Kw/anno a determinate condizioni è possibile applicare il coefficiente di redditività del 25% sui ricavi realizzati (solo sulla parte di valorizzazione energia ceduta esclusa la quota incentivo) per:

  • persone fisiche
  • società semplici
  • altri soggetti con opzione per tassazione su base catastale (art.1 c.1093 L.296/03)


Rimane tuttavia possibile la determinazione del reddito nei modi ordinari (ricavi-costi)


Per considerare connessa all'attività agricola la produzione di energia elettrica eccedente i primi 200KW (o 260.000 Kw/annui) deve essere presente almeno uno dei seguenti requisiti:

  • la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.
  • il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  • entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola”.



Esempio

Si supponga un impresa agricola che installi un impianto fotovoltaico della potenza di 1MW.


  • Se l'impresa ha la possibilità di installare con integrazione architettonica totale o parziale su strutture esistenti allora avrà potrà applicare il coefficiente di redditività del 25% sui ricavi.
  • Se l'impresa installa gli impianti a terra e intende assoggettare i proventi a tassazione con coefficiente 25% dovrà:
  • o avere un volume d'affari dell'attività agricola superiore a quello generato dall'impianto di produzione energia elettrica
  • oppure disporre di almeno 80 ettari di estensione coltivata in quanto
  • 1000kw di potenza installata - 200 KW  = 800 (potenza installata eccedente)  800/10 = 80 ettari



Si noti che se l'impresa deve dimostrare il requisito di connessione con il volume d'affari circa l’ipotesi di una fluttuazione nel corso degli anni del volume d’affari dell’attività agricola, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tale verifica va effettuata analiticamente al termine di ogni periodo d’imposta, non rilevando l’eventuale sussistenza di ragioni, anche di carattere eccezionale, che abbiano comportato una riduzione del volume d’affari ascrivibile all’attività agricola.


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