Assegno Unico Inps AUU - Continuità domande in stato di "accolta" presentate in anni precedenti

Ivo Lamberti • 5 gennaio 2024

In presenza di domande di anni precedenti in stato di "accolta" non occorre presentare nuova domanda per il 2024.   

Attenzione invece al mancato aggiornamento ISEE che comporta l'erogazione dell'assegno con l'importo minimo.


Domanda assegno unico

Con il messaggio n. 15 del 02/01/2023, l'INPS rende noto che:

  • per il 2024, non occorre presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per figli a carico
  • sempre che l’istanza già trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.


Si ricorda che con circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, l’INPS ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al D.lgs. 230/2021, non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale.

Pertanto, per l’annualità 2024, si comunica che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.


L'aggiornamento ISEE

Si precisa che ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

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