In questa pagina sono riportate le principali tipologie di costo a deducibilità / detraibilità limitata.

La tabella contiene le situazioni più comuni ai fini i.r.p.e.f. ed i.v.a. (non sono riportate le casistiche I.r.a.p.) ed è una estrema sintesi della normativa in vigore.

Le informazioni contenute devono essere attentamente valutate in base alle situazioni specifiche e tenendo conto anche della giurispudenza in costante evoluzione e in particolar modo per alcune voci quali le spese di rappresentanza, per omaggi, autovetture.

 

 

In ogni caso la tabella è da considerarsi ad uso conoscitivo per uso non professionale e non costituisce servizio di consulenza da parte dello Studio Associato Lamberti che declina ogni e qualsiasi responsabilità per un utilizzo improprio della stessa.


Descrizione Limiti alla detraibilità dell'I.v.a. Limiti alla deducibilità delle imposte Annotazioni
Alberghi e ristoranti
Spese pasti e pernottamenti (che non costituiscono spese di rappresentanza) Iva detraibile al 100% se la spesa è documentata da fattura. Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa).
Per i professionisti è previsto un limite assoluto di deducibilità pari al 2% dei compensi percepiti. Il limite del 2% non viene applicato per le spese sostenute dal professionista per uno specifico incarico per conto del proprio Cliente ed a questi analiticamente addebitate.
Spese pasti e pernottamenti (che costituiscono spese di rappresentanza) I.v.a. indetraibile Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa) nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. (vedere la voce spese di rappresentanza)
Autovetture (1)
Spese per acquisto autovetture (imprese e professionisti) Detraibilià pari al 40% Ammortamento deducibile al 20% del costo del bene sino ad un massimo di € 18.076,00
Spese per acquisto autovetture (agenti e rappresentanti) Detraibilità pari al 100% Ammortamento deducibile all' 80% del costo del bene sino ad un massimo di € 25.822,00
Spese per acquisto autovetture (in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) Detraibilità pari al 40% Ammortamento deducibile al 70% del costo del bene
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (imprese e professionisti) Per le spese soggette ad I.v.a. detraibilità pari al 40% Deducibilità pari al 20%
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (agenti e rappresentanti) Per le spese soggette ad I.v.a. detraibilità pari al 100% Deducibilità pari al 80%
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) Per le spese soggette ad I.v.a. detraibilità pari al 40% Deducibilità pari al 70%
Canoni di Leasing*, noleggio, locazione di autovetture (agenti e rappresentanti) Detraibilità pari al 100% Deducibilità pari all' 80%
Compensi agli amministratori
Compensi amm.ri di società Non soggetti a I.v.a. Deducibili nella misura di quanto pagato entro il 12/01 dell'esercizio successivo. (con il regime di "cassa") Deducibilità soggetta a preventivi adempimenti formali.
Leasing
Condizioni generali per la deducibilità Durata del contratto non inferiore ai 1/2 dei coefficienti di ammortamento ministeriali
* Condizioni generali per la deducibilità autovetture (1) Durata non può essere inferiore al periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali.

Per le auto assegnate, strumentali od a uso pubblico possibile durata pari a 1/2 del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali.
Condizioni generali per la deducibilità dei leasing sugli immobili Operano condizioni particolari. Generalmente la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni a prescindere dalla durata contrattuale.
Manutenzioni ordinarie
Eseguite su beni di proprietà Detraibili al 100% Deducibili nel limite del 5% del valore dei cespiti ammortizzabili. L'eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Omaggi
(per beni non rientranti nell'attività d'impresa)
Valore unitario < a Euro 50 I.v.a. detraibile *



Valore unitario > a Euro 50 I.v.a. indetraibile *
Valore unitario < a Euro 50 completamente deducibili a prescindere dal rispetto dei “requisiti di
inerenza e congruità” previsti per le spese di rappresentanza

Valore unitario > a Euro 50 si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell’esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. (vedere la voce spese di rappresentanza)
* il decreto "Semplificazioni" n.175/2014 ha previsto, con decorrenza 13/12/2014 , l'elevazione della soglia di detraibilità I.v.a. a da €25,82 a €50
Omaggi (normativa per i professionisti) Valore unitario < a Euro 50 I.v.a. detraibile *



Valore unitario > a Euro 50 I.v.a. indetraibile *
L'acquisto degli omaggi è deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario. (non opera il limite unitario dei 50 Euro previsto per le imprese) * il decreto "Semplificazioni" n.175/2014 ha previsto, con decorrenza 13/12/2014 , l'elevazione della soglia di detraibilità I.v.a. a da €25,82 a €50
Spese per partecipazioni a convegni e corsi di aggiornamento (solo professionisti) Iva completamente detraibile se sussiste il requisito di inerenza Deducibili integralmente sino al limite annuo di € 10.000
Spese promiscue (utilizzo di una parte dell'abitazione come studio professionale) I.v.a indetraibile 100% Deducibili nella misura del 50%
Spese di rappresentanza I.v.a. indetraibile 100% Devono rispondere ai requisiti generali di inerenza.
Imprese
Sono deducibili con i seguenti limiti:
1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro
0,6% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
0,4% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Professionisti
Sono deducibili con il limite dell'1% dei compensi percepiti.
Spese telefonia
Fissa
Acquisto apparecchi, canoni, noleggio, manutenzioni I.v.a. detraibile al 100% Deducibilità pari all'80%
Mobile
Acquisto apparecchi, canoni soggetti a tassa di concessione governativa, noleggio, manutenzioni I.v.a. detraibile con criterio dell'inerenza. Nel caso di uso promiscuo la detraibilità è pari al 50% Deducibilità pari al 50%
Ricariche telefoni cellulari Iva regime "monofase" art. 74 primo comma lett.d D.p.r. 633/72 Deducibilità pari al 50% (è consigliabile eseguire la ricarica con strumenti tracciabili)

La tabella è da considerarsi ad uso conoscitivo per uso non professionale e non costituisce servizio di consulenza da parte dello Studio Associato Lamberti che declina ogni e qualsiasi responsabilità per un utilizzo improprio della stessa.




Aggiornamento del 10 Marzo 2018

 

Note:

 1) D.L. 138/2011 - E' disposto che in presenza di beni di proprietà dell'impresa ma utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari, o dai familiari dell'imprenditore individuale scatti:

  • per l'utilizzatore: una tassazione pari al valore normale del godimento (al netto di quanto corrisposto).
  • per l'impresa: la totale indeducibilità dei costi afferenti con l'introduzione di un obbligo specifico di comunicazione all'Agenzie delle Entrate dei beni interessati dalla disposizione.


Osservazioni o suggerimenti? clicca qui!
Share by: