In questa pagina sono riportate le principali tipologie di costo a deducibilità / detraibilità limitata.

La tabella contiene le situazioni più comuni ai fini i.r.p.e.f. ed i.v.a. (non sono riportate le casistiche I.r.a.p.) ed è una estrema sintesi della normativa in vigore.

Le informazioni contenute devono essere attentamente valutate in base alle situazioni specifiche e tenendo conto anche della giurispudenza in costante evoluzione e in particolar modo per alcune voci quali le spese di rappresentanza, per omaggi, autovetture.

 

 

In ogni caso la tabella è da considerarsi ad uso conoscitivo per uso non professionale e non costituisce servizio di consulenza da parte dello Studio Associato Lamberti che declina ogni e qualsiasi responsabilità per un utilizzo improprio della stessa.

Descrizione Limiti alla detraibilità dell'I.v.a. Limiti alla deducibilità delle imposte Annotazioni
Alberghi e ristoranti
Spese pasti e pernottamenti (che non costituiscono spese di rappresentanza) Iva detraibile al 100% se la spesa è documentata da fattura. Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa).
Per i professionisti è previsto un limite assoluto di deducibilità pari al 2% dei compensi percepiti. Il limite del 2% non viene applicato per le spese sostenute dal professionista per uno specifico incarico per conto del proprio Cliente ed a questi analiticamente addebitate.
Spese pasti e pernottamenti (che costituiscono spese di rappresentanza) I.v.a. indetraibile Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa) nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. (vedere la voce spese di rappresentanza)
Autovetture (1)
Spese per acquisto autovetture (imprese e professionisti) Detraibilià pari al 40% Ammortamento deducibile al 20% del costo del bene sino ad un massimo di € 18.076,00
Spese per acquisto autovetture (agenti e rappresentanti) Detraibilità pari al 100% Ammortamento deducibile all' 80% del costo del bene sino ad un massimo di € 25.822,00
Spese per acquisto autovetture (in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) Detraibilità pari al 40% Ammortamento deducibile al 70% del costo del bene La Legge di Bilancio 2025 ha modificato il trattamento fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti per uso promiscuo. Il valore del fringe benefit viene ora calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, secondo le tabelle nazionali ACI 2025, moltiplicato per una percentuale di tassazione che varia in base al tipo di alimentazione del veicolo:

›10% per i veicoli elettrici;
›20% per i veicoli ibridi plug-in;
›50% per i veicoli a benzina, diesel o ibridi non ricaricabili.
Le percentuali di tassazione previste dalla nuova revisione si applicano alle auto di nuova immatricolazione concesse a uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, con l’intento di favorire l’adozione di veicoli meno inquinanti come auto elettriche e ibride plug-in.

Per determinare l'importo corretto da includere nel reddito imponibile del dipendente, le aziende sono quindi tenute a calcolare il fringe benefit in base al modello e alla motorizzazione del veicolo attraverso la consultazione delle tabelle ACI 2025.
Canoni di Leasing*, noleggio, locazione di autovetture (imprese e professionisti) Detraibilià pari al 40% Deducibilità pari al 20%
Acquisto apparecchi, canoni soggetti a tassa di concessione governativa, noleggio, manutenzioni I.v.a. detraibile con criterio dell'inerenza. Nel caso di uso promiscuo la detraibilità è pari al 50% Deducibilità pari al 80%
Canoni di Leasing*, noleggio, locazione di autovetture (in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) Detraibilià pari al 40% Deducibilità pari al 70%
Canoni di Leasing*, noleggio, locazione di autovetture (agenti e rappresentanti) Detraibilità pari al 100% Deducibilità pari all' 80%
Compensi agli amministratori
Compensi amm.ri di società Non soggetti a I.v.a. Deducibili nella misura di quanto pagato entro il 12/01 dell'esercizio successivo. (con il regime di "cassa") Deducibilità soggetta a preventivi adempimenti formali.
Leasing
Condizioni generali per la deducibilità Durata del contratto non inferiore ai 1/2 dei coefficienti di ammortamento ministeriali
* Condizioni generali per la deducibilità autovetture (1) Durata non può essere inferiore al periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali.

Per le auto assegnate, strumentali od a uso pubblico possibile durata pari a 1/2 del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali.
Condizioni generali per la deducibilità dei leasing sugli immobili Operano condizioni particolari. Generalmente la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni a prescindere dalla durata contrattuale.
Manutenzioni ordinarie
Eseguite su beni di proprietà Detraibili al 100% Deducibili nel limite del 5% del valore dei cespiti ammortizzabili. L'eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Omaggi
(per beni non rientranti nell'attività d'impresa)
Valore unitario < a Euro 50 I.v.a. detraibile *



Valore unitario > a Euro 50 I.v.a. indetraibile *
Valore unitario < a Euro 50 completamente deducibili a prescindere dal rispetto dei “requisiti di
inerenza e congruità” previsti per le spese di rappresentanza

Valore unitario > a Euro 50 si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell’esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. (vedere la voce spese di rappresentanza)
* il decreto "Semplificazioni" n.175/2014 ha previsto, con decorrenza 13/12/2014 , l'elevazione della soglia di detraibilità I.v.a. a da €25,82 a €50. Dal 2025 le spese per omaggi sono deducibili solo in presenza di pagamenti con strumenti tracciabili.
Omaggi (normativa per i professionisti) Valore unitario < a Euro 50 I.v.a. detraibile *



Valore unitario > a Euro 50 I.v.a. indetraibile *
L'acquisto degli omaggi è deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario. (non opera il limite unitario dei 50 Euro previsto per le imprese) * il decreto "Semplificazioni" n.175/2014 ha previsto, con decorrenza 13/12/2014 , l'elevazione della soglia di detraibilità I.v.a. a da €25,82 a €50. Dal 2025 le spese per omaggi sono deducibili solo in presenza di pagamenti con strumenti tracciabili.
Spese per partecipazioni a convegni e corsi di aggiornamento (solo professionisti) Iva completamente detraibile se sussiste il requisito di inerenza Deducibili integralmente sino al limite annuo di € 10.000
Spese promiscue (utilizzo di una parte dell'abitazione come studio professionale) I.v.a indetraibile 100% Deducibili nella misura del 50%
Spese di rappresentanza I.v.a. indetraibile 100% Devono rispondere ai requisiti generali di inerenza.
Imprese
Sono deducibili con i seguenti limiti:
1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro
0,6% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
0,4% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Professionisti
Sono deducibili con il limite dell'1% dei compensi percepiti.
Spese telefonia
Fissa
Acquisto apparecchi, canoni, noleggio, manutenzioni I.v.a. detraibile al 100% Deducibilità pari all'80%
Mobile
Ricariche telefoni cellulari Iva regime "monofase" art. 74 primo comma lett.d D.p.r. 633/72 Deducibilità pari al 80% (è consigliabile eseguire la ricarica con strumenti tracciabili)

La tabella è da considerarsi ad uso conoscitivo per uso non professionale e non costituisce servizio di consulenza da parte dello Studio Associato Lamberti che declina ogni e qualsiasi responsabilità per un utilizzo improprio della stessa.


Aggiornamento del 30 Settembre 2025

 

Note:

 1) D.L. 138/2011 - E' disposto che in presenza di beni di proprietà dell'impresa ma utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari, o dai familiari dell'imprenditore individuale scatti:

  • per l'utilizzatore: una tassazione pari al valore normale del godimento (al netto di quanto corrisposto).
  • per l'impresa: la totale indeducibilità dei costi afferenti con l'introduzione di un obbligo specifico di comunicazione all'Agenzie delle Entrate dei beni interessati dalla disposizione.



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