Conversione DL Bollette - confermate le aliquote del tax credit energia per il II° trimestre 2023

Ivo Lamberti • 1 giugno 2023

L'utilizzo del bonus è esclusivamente in F24

Tra le numerose novità fiscali contenute nel cd. “decreto bollette” post conversione (DL 34/2023 conv. in L. 56/2023), alcune riguardano il sostegno alle imprese e alle famiglie per l’acquisto di energia elettrica e gas.


In particolare è stato disposto:

  • la proroga al 2° trimestre 2023;
  • del credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore, gasivore/non gasivore.


In particolare, l’art. 4 del DL 34/2023, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, dispone l’estensione del bonus alle spese sostenute dal 1/04/2023 al 30/06/2023, con una misura del tutto analoga a quanto già previsto per i precedenti periodi.


Crediti d'imposta:

Imprese beneficiarie
1° trim. 2022 2° trim. 2022 3° trim. 2022 4° trim. 2022 1° trim. 2023 2° trim. 2023
Energivore 20% 25% 25% 40% 45% 20%
Non energivore 15% 15% 30% 35% 10%
Gasivore 10% 25% 25% 40% 45% 20%
Non Gasivore 25% 25% 40% 45% 20%

Utilizzo: i bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24:

  • entro il 31/12/2023 (la scadenza coincide con quella già prevista per i bonus riferiti al 1° trimestre 2023); il medesimo termine si applica da parte degli eventuali cessionari del credito d'imposta
  • non si applicano i limiti di utilizzo di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007


Aspetti reddituali: non sono tassati ai fini del reddito d’impresa/IRAP (né rilevano per il rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)

Cumulo: è ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purchè non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto

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