Conversione DL Bollette - confermate le aliquote del tax credit energia per il II° trimestre 2023
L'utilizzo del bonus è esclusivamente in F24
Tra le numerose novità fiscali contenute nel cd. “decreto bollette” post conversione (DL 34/2023 conv. in L. 56/2023), alcune riguardano il sostegno alle imprese e alle famiglie per l’acquisto di energia elettrica e gas.
In particolare è stato disposto:
- la proroga al 2° trimestre 2023;
- del credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore, gasivore/non gasivore.
In particolare, l’art. 4 del DL 34/2023, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, dispone l’estensione del bonus alle spese sostenute dal 1/04/2023 al 30/06/2023, con una misura del tutto analoga a quanto già previsto per i precedenti periodi.
Crediti d'imposta:
Imprese beneficiarie | |||||||
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1° trim. 2022 | 2° trim. 2022 | 3° trim. 2022 | 4° trim. 2022 | 1° trim. 2023 | 2° trim. 2023 | ||
Energivore | 20% | 25% | 25% | 40% | 45% | 20% | |
Non energivore | 15% | 15% | 30% | 35% | 10% | ||
Gasivore | 10% | 25% | 25% | 40% | 45% | 20% | |
Non Gasivore | 25% | 25% | 40% | 45% | 20% |
Utilizzo: i bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24:
- entro il 31/12/2023 (la scadenza coincide con quella già prevista per i bonus riferiti al 1° trimestre 2023); il medesimo termine si applica da parte degli eventuali cessionari del credito d'imposta
- non si applicano i limiti di utilizzo di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007
Aspetti reddituali: non sono tassati ai fini del reddito d’impresa/IRAP (né rilevano per il rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)
Cumulo: è ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purchè non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto