Sport Bonus 2023 - Istanze entro il 30 Giugno

Ivo Lamberti • giu 06, 2023

Credito d'imposta al 65% per le imprese che effettuano erogazioni liberali

Sintesi:

anche per il 2023 è possibile inviare le domande per l’accesso allo "Sport bonus", che consiste in un credito d'imposta (pari al 65% dell'importo erogato) a favore delle imprese che effettuano erogazioni liberali finalizzato alla realizzazione:

  • di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
  • o di nuove strutture sportive pubbliche

anche reso ai soggetti concessionari/affidatari degli impianti.


Le domande devono essere presentate:

  • esclusivamente mediante la piattaforma istituita sul sito istituzionale del Dipartimento dello Sport
  • entro il termine del 30 giugno 2023


Ambito applicativo

I soggetti interessati dall’agevolazione sono:

  • esclusivamente i titolari di reddito d’impresa
  • a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato, da utilizzare in 3 quote annuali di pari importo.


Limite: il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di importo pari a:

  • 10‰ (cioè l’1%) dei ricavi 2022
  • nel limite dello stanziamento pubblico a favore di tutte le imprese pari a €. 15 milioni per il 2023


Le erogazioni devono avvenire con modalità di pagamento tracciabili


Procedura

Anche per il corrente anno, il procedimento per ottenere il credito risulta definito dal DPCM 30/04/2019, il quale prevede che, per il riconoscimento del credito d'imposta, è necessario:

  • presentare apposita istanza di ammissione
  • in 2 finestre temporali che cadono, rispettivamente:
  • 1° finestra: dal 30 maggio al 30 giugno 
  • 2° finestra: e dal 15 ottobre al 15 novembre


Modalità di invio: le istanze devono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma: https://avvisibandi.sport.governo.it/

Una volta ricevuta la richiesta con la relativa documentazione, il Dipartimento dello sport pubblica:

 - l’elenco delle imprese autorizzate a effettuare la donazione indicata nella domanda (i beneficiari sono identificati solo dal numero seriale assegnato nella e-mail ricevuta in risposta alla presentazione della domanda)

- il termine entro cui deve essere inviata la quietanza di pagamento da cui risulti la dicitura: “operazione eseguita”, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – numero seriale assegnato"


Utilizzo del credito:

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 (ferma restando la ripartizione in 3 quote annuali), con il codice tributo “6892”
  • a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo sport
  • esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.


Aspetti fiscali: il credito d’imposta

- non è imponibile ai fini Irpef/Ires ed Irap

- non rileva ai fini del pro-rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali.


Ai sensi dell'art. 7 del citato DPCM 30/04/2019, il credito d’imposta: - non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali a fronte delle medesime erogazioni; - va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento (Mod. Redditi 2024) e in quelle successive, fino ad esaurimento.


Il credito andrà poi indicato nel modello Unico quadro RU




Si ricorda che, come spesso avvenuto in passato, l'importo del credito pari al 65% potrebbe poi essere ridotto in base al numero di richieste pervenute e alla dotazione finanziaria messa a disposizione pari a 15mln di euro.




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