Obbligo assicurazione catastrofale per le imprese entro marzo 2025.

Ivo Lamberti • 21 febbraio 2025

La polizza dev'essere sottoscritta entro il 31 Marzo 2025. Fuori dall'obbligo le imprese agricole.


Premessa

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo di una stipula di assicurazione contro il rischio di catastrofi obbligo che interessa le imprese con l'obiettivo di garantire un sostegno economico alle imprese che hanno sede in Italia in caso di eventi catastrofali che si manifestano sempre con maggiore frequenza.

La finalità è quella di condividere il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che assume il ruolo di coassicuratore) ma anche dei soggetti privati.

Il Decreto Milleproroghe, recentemente convertito in legge, ha confermato l'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi derivanti da calamità naturali  entro il 31 marzo 2025


I soggetti obbligati

L'obbligo di stipulare l'assicurazione riguarda:

  • le imprese con sede legale in Italia e
  • quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, che devono essere iscritte nel Registro delle Imprese secondo l'art. 2188 C.C.


I soggetti esclusi

Sono in ogni caso escluse da questa normativa

  • le imprese agricole secondo l'art. 2135 C.C., poiché godono della copertura del Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici.
  • i professionisti
  • le microimprese senza beni immobili strumentali: se l’attività non prevede l’utilizzo di fabbricati o impianti produttivi.
  • le imprese il cui patrimonio immobiliare sia gravato da abuso edilizio o costruito senza le necessarie autorizzazioni.


Tempistiche

Le imprese interessate devono stipulare entro il 31 marzo 2025 polizze assicurative per danni relativi a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, come definito dall'art. 2424 comma 1 C.C., Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3. Queste polizze devono coprire danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.


Mancato adeguamento

Pur non essendo previste sanzioni dirette, la mancata stipula della polizza comporta l'impossibilità di accedere a finanziamenti pubblici, agevolazioni e contributi, inclusi quelli destinati alla ricostruzione post-calamità. Pertanto, è fondamentale che le imprese si adeguino entro la scadenza per evitare potenziali esclusioni da benefici finanziari.


Struttura delle polizze

Le compagnie assicurative sono tenute a praticare un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e a determinare premi proporzionali al rischio.

Qualora le compagnie assicurative rifiutino o eludano l'obbligo di contrarre, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro, comminate dall'IVASS. Le modalità attuative dell'assicurazione, compresa l'individuazione degli eventi calamitosi, la determinazione dei premi e il coordinamento con le normative vigenti, saranno definite da un decreto di MEF e MIMIT.

È importante notare che SACE spa è autorizzata a fornire una copertura fino al 50% degli indennizzi dovuti dagli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, entro il limite di 5 miliardi di euro per l'anno 2024. 


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