Ufficiale la proroga del secondo acconto delle imposte per le persone fisiche titolari di partita IVA
La proroga è applicabile per imprese individuali e lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a € 170.000. Esclusi i contributi INPS che rimangono al 30/11/23.
L'art. 4 del DL 145/2023 contiene proroga dei termini per il versamento del 2° acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche titolari di partita IVA.
La proroga si applica per il solo periodo d'imposta 2023.
Ambito soggettivo:
dal punto di vista soggettivo, la proroga riguarda:
- le sole persone fisiche titolari di partita IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)
- che nel 2022 (Mod. Redditi PF 2023, da presentare entro il 30/11/2023) dichiarano ricavi/compensi non superiori a €. 170.000.
Sono invece escluse (e pertanto il versamento rimarrà al 30/11):
- le persone fisiche private (probabilmente anche i soci di società).
- società
- studi associati
- Imprese individuali o professionisti con ricavi/compensi > di € 170.000
Ambito oggettivo:
la possibilità di proroga riguarda sicuramente l'Irpef ma dovrebbe comprendere anche altre imposte sostitutive quali:
- imposta sostitutiva contribuenti forfettari/minimi
- imposta sostitutiva "cedolare secca" sulle locazioni degli immobili.
Sono sempre esclusi dalla proroga i versamenti dei contributi INPS e INAIL
Termini di versamento:
I soggetti beneficiari della proroga possono eseguire i versamenti anziché in data 30/11/23 con le seguenti modalità:
- versamento unico al 16/01/2024
- versamento rateizzato (5 rate costanti) alle seguenti scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, ex art. 20, co. 2, D.lgs. 241/97, ed art. 5, co. 1, DM 21/05/2009):
- 16/01/2024
- 16/02/2024
- 18/03/2024
- 16/04/2024
- 16/05/2024.