Ufficiale la proroga del secondo acconto delle imposte per le persone fisiche titolari di partita IVA

Ivo Lamberti • 19 ottobre 2023

La proroga è applicabile per imprese individuali e lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a € 170.000. Esclusi i contributi INPS che rimangono al 30/11/23.


L'art. 4 del DL 145/2023 contiene proroga dei termini per il versamento del 2° acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche titolari di partita IVA.

La proroga si applica per il solo periodo d'imposta 2023.



Ambito soggettivo:

dal punto di vista soggettivo, la proroga riguarda:

  • le sole persone fisiche titolari di partita IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)
  • che nel 2022 (Mod. Redditi PF 2023, da presentare entro il 30/11/2023) dichiarano ricavi/compensi non superiori a €. 170.000. 



Sono invece escluse (e pertanto il versamento rimarrà al 30/11):

  • le persone fisiche private (probabilmente anche i soci di società).
  • società
  • studi associati
  • Imprese individuali o professionisti con ricavi/compensi > di € 170.000



Ambito oggettivo:

la possibilità di proroga riguarda sicuramente l'Irpef ma dovrebbe comprendere anche altre imposte sostitutive quali:

  • imposta sostitutiva contribuenti forfettari/minimi
  • imposta sostitutiva "cedolare secca" sulle locazioni degli immobili.


Sono sempre esclusi dalla proroga i versamenti dei contributi INPS e INAIL



Termini di versamento:

I soggetti beneficiari della proroga possono eseguire i versamenti anziché in data 30/11/23 con le seguenti modalità:



  • versamento unico al 16/01/2024
  • versamento rateizzato (5 rate costanti) alle seguenti scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, ex art. 20, co. 2, D.lgs. 241/97, ed art. 5, co. 1, DM 21/05/2009):
  • 16/01/2024
  • 16/02/2024
  • 18/03/2024
  • 16/04/2024
  • 16/05/2024.



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