Il prossimo D.D.L. Bilancio 2024 presenta interessanti novità fiscali riguardo alla rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Ecco cosa c'è da sapere:
Cosa cambia:
Il disegno di legge prevede la riapertura dei termini per rivalutare il costo di acquisto di terreni agricoli ed edificabili, nonché di partecipazioni quotate e non quotate, a partire dal 1° gennaio 2024. Questa possibilità si estende a persone fisiche, società semplici, società equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
Aliquota dell'imposta sostitutiva:
Per attribuire un riconoscimento fiscale a valori superiori, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è confermata al 16%.
Scopo della rivalutazione:
La rivalutazione mira a rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni, riducendo la plusvalenza tassabile al momento della cessione. Il valore attribuito può essere quello della perizia giurata di stima anziché il costo iniziale.
Termini e modalità:
Il termine ultimo per redigere e asseverare la perizia di stima è il 30 giugno 2024. Il versamento dell'imposta sostitutiva, in un'unica soluzione o a rate, è fissato al 16%, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Professionisti abilitati:
La redazione della perizia può essere affidata a professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili per i terreni. Per le partecipazioni, sono idonei iscritti all'albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti.
Conseguenze dell'omesso versamento:
L'omesso versamento dell'imposta sostitutiva rende inefficace la rivalutazione, senza possibilità di ravvedimento operoso. Le somme versate tardivamente possono essere richieste a rimborso.
Indicazioni nel Modello Redditi:
La rivalutazione deve essere indicata nel quadro RT del Modello Redditi. L'omissione costituisce una violazione formale senza impatti sulla rivalutazione stessa.
Contribuenti che si sono già avvalsi di rivalutazioni precedenti:
Coloro che hanno usufruito di rivalutazioni precedenti possono dedurre l'importo già versato o optare per il rimborso entro 48 mesi, ma l'importo richiesto non può superare quello dovuto per la nuova rivalutazione.
Grazie per averci contattato.
La richiesta di iscrizione alla newsletter verrà gestita nel minor tempo possibile.
Studio Associato Lamberti
Studio Associato Lamberti
0171-21.40.59
Via F. Crispi 10
12044 Centallo (Cn)
Orario:
Lun-Mer-Gio-Ven: 8.15-12.15 / 14.30 - 18.30
Martedì 8.15-12.15 / CHIUSO
Ultime novità