Agrivoltaico 2025 - chiarimenti sulla fiscalità

Ivo Lamberti • 8 marzo 2025

Fino alla produzione annua di 260.000Kw la produzione di energia è considerata connessa all'attività agricola e tassata come reddito agrario.


Premessa

L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello 61/2025, ha fornito importanti chiarimenti sul regime fiscale applicabile alla produzione e cessione di energia elettrica da impianti agrivoltaici avanzati. Questi sistemi combinano la produzione fotovoltaica con l’attività agricola sullo stesso terreno.



Regime fiscale della produzione di energia agrivoltaica

L’art. 1, co. 423, L. 266/2005 stabilisce che:

  • fino a 260.000 kWh annui, la produzione di energia è considerata attività agricola connessa e tassata come reddito agrario.
  • per la parte eccedente i 260.000 kWh, il reddito imponibile viene determinato in base a un coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi IVA, a condizione che sia rispettato almeno uno dei criteri di connessione con l’attività agricola.


In particolare, l’Agenzia ha chiarito che per beneficiare della tassazione forfettaria del 25% per l'energia oltre i 260.000 kWh, l’impianto agrivoltaico deve rispettare almeno uno di questi tre criteri:

  1. Integrazione architettonica: l’impianto deve essere parte integrante di una struttura aziendale esistente.
  2. Prevalenza del volume d’affari agricolo: il fatturato dell’attività agricola deve essere superiore a quello derivante dalla vendita dell’energia eccedente il limite.
  3. Rapporto potenza/superficie coltivata: per ogni 10 kW oltre i 200 kW installati, l’impresa deve possedere almeno 1 ettaro di terreno agricolo.


Se nessuno di questi criteri è rispettato, l’energia eccedente il limite di 260.000 kWh viene tassata come reddito d’impresa.



Impianti superiori a 1 MW e vincoli di superficie coltivata

L’Agenzia ha confermato che il vincolo di superficie minima coltivata (1 ettaro ogni 10 kW oltre i 200 kW di potenza installata) resta valido anche per gli impianti agrivoltaici avanzati. Questo significa che la detenzione di 10 ettari di terreno per un impianto da 5 MW non è sufficiente per garantire il regime agevolato, a meno che non si rispetti il criterio della prevalenza del volume d’affari agricolo.



Mancato rispetto della prevalenza agricola: effetti fiscali

Il mancato rispetto del requisito di prevalenza dell’attività agricola sulla produzione di energia, anche per un solo anno, comporta la perdita del regime agevolato per l’anno in questione. L’Agenzia ha chiarito che eventi straordinari come calamità naturali o emergenze sanitarie non giustificano il mantenimento del regime, salvo specifiche disposizioni normative.



Risorse:

Link all'interpello 61/2025 Agenzia Entrate

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