Obbligo polizze catastrofali imprese: primi chiarimenti

Ivo Lamberti • 4 marzo 2025

L'obbligo di copertura non riguardarebbe il valore del magazzino


Premessa

Con il DM 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio, sono state definite le regole per l’assicurazione obbligatoria contro eventi catastrofali  (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). L’obbligo è stato introdotto dalla Legge 213/2023, con una scadenza inizialmente fissata al 31 marzo 2024, poi prorogata al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe (Dl 202/2024).



 Chi è obbligato a stipulare la polizza?

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia.
  • Anche le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese.
  • Escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.).



I beni azienzali soggetti ad obbligo di copertura

La copertura obbligatoria riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali dell’attivo patrimoniale, ovvero:
Terreni.
Fabbricati  (incluse le opere murarie e gli impianti pertinenziali, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento).
Impianti e macchinari (sia generici che specifici).
Attrezzature industriali e commerciali.


⛔ Beni non soggetti alla copertura obbligatoria

  • Il magazzino, in quanto rientra nell’attivo circolante e non nelle immobilizzazioni materiali.
  • Automezzi, mobili, arredi e macchine d’ufficio, anch’essi esclusi dalla copertura obbligatoria.



Perché il magazzino rimarrebbe fuori dall'obbligo di assicurazione?

L’obbligo di assicurazione è stato modellato sulla base delle immobilizzazioni materiali, ovvero quegli asset che hanno una funzione strutturale e produttiva per l’impresa. Il magazzino, essendo una componente dell’attivo circolante, non rientra in questa categoria e pertanto non è soggetto a copertura obbligatoria.


Questa esclusione ha impatti differenti in base alla tipologia di impresa:

  • Per le aziende industriali, l’obbligo di copertura assicura la continuità produttiva, proteggendo stabilimenti, impianti e macchinari.
  • Per le aziende commerciali, invece, il magazzino rappresenta spesso la principale risorsa aziendale. La sua esclusione dalla copertura obbligatoria significa che un evento calamitoso potrebbe causare perdite ingenti senza alcun indennizzo automatico.

In ogni caso, le imprese possono negoziare con la compagnia assicurativa l’inclusione del magazzino nella polizza, sebbene questo comporti un aumento del premio assicurativo.



Il caso dell'immobile non di proprietà dell'impresa in quanto affittato.

Secondo recenti commenti di stampa specializzata l'obbligo di copertura varrebbe beni impiegati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di impresa. Questo comporterebbe l'obbligo di copertura per l'imprenditore che utilizza i beni in come conduttore o in forza di contratto di leasing/noleggio.



Come funziona la copertura assicurativa?

  • Le assicurazioni possono assumere direttamente il rischio o operare in coassicurazione con altre compagnie.
  • È possibile anche la forma consortile, che prevede il coinvolgimento di più imprese assicurative.
  • SACE può intervenire per supportare il settore assicurativo e riassicurativo.



Conclusione

L’esclusione dell'obbligo di copertura per il magazzino pone un tema rilevante, soprattutto per le imprese commerciali. La ragione di questa esclusione potrebbe essere riconducibili a ragioni economiche in modo da non incrementatre eccessivamente il costo della polizza per le imprese commerciali.

Queste ultime, infatti, povranno valutare se integrare su base volontaria la copertura con polizze aggiuntive per tutelare il proprio patrimonio.





Consulta il testo del Decreto Ministeriale a questo link


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