Conversione DL Bollette - garanzia ISMEA a favore delle PMI agricole e della pesca

Ivo Lamberti • mag 31, 2023

Il provvedimento deve essere preventivamente autorizzato dalla Commissione Europea

Nel corso dell'iter di conversione del c.d. Decreto Bollette - DL 34/2023 conv. in L. 56/2023 - è stata introdotta una disposizione in base alla quale;

  • previa autorizzazione della Commissione europea;
  • i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).


Per quanto riguarda le imprese destinatarie della garanzia, il comma 10-bis fa espresso riferimento alle micro, piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca.


Ai sensi della normativa vigente (raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e DM 18 ottobre 2015), sono considerate PMI le imprese che occupano meno di 250 persone e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.


Nella categoria delle PMI si definisce:

  • microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
  • piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.


I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all’impresa.


In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio (l’impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione).


Con riferimento al requisito degli occupati, esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

  • i dipendenti;
  • le persone che lavorano per l’impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell’impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
  • i proprietari-gestori;
  • i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.


Per quanto riguarda l’importo e la durata del finanziamento che potrà essere garantito, viene espressamente previsto che la garanzia ISMEA sarà rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti concessi all’impresa da banche, altri intermediari finanziari iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all' art. 106, D.Lgs. n. 385/1993, TUB), nonché da altri soggetti abilitati alla concessione del credito, destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.


Per essere ammissibili alla garanzia, i finanziamenti dovranno:

  • prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione;
  • avere una durata massima di 96 mesi (8 anni).


Quali sono le caratteristiche della garanzia ISMEA

Con riguardo invece alle caratteristiche della garanzia, ISMEA potrà garantire fino al 100% del valore del finanziamento e, comunque, fino ad un massimo di 250.000 euro.


La garanzia sarà:

  • diretta;
  • rilasciata a titolo gratuito
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