RENTRI: dal 13/02 obbligo utilizzo FIR digitale per tutte le imprese
Da Venerdì 13 Febbraio scatta l'obbligo di utilizzo dei Formulario d'Indentificazione Rifiuti in modalità digitale per tutte le imprese
Modalità di vidimazione formulari dal 13 Febbraio 2026 (valido sia per i soggetti obbligati a iscriversi al Rentri che per i non obbligati)
Si ricorda che dal prossimo Venerdì 13 Febbraio non sarà più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 deve essere generato, vidimato digitalmente e stampato utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI (se non dispongono di un proprio sistema gestionale).
I servizi di supporto possono essere utilizzati da:
- operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area riservata “Operatori”
- operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio di "vidimazione digitale" dall'area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.
E' bene non abbandonare del tutto la versione cartacea soprattutto quando la rete telematica va in tilt. E’ l’indicazione che arriva dal decreto direttoriale 25 del 5 febbraio 2026 pubblicato il 6 febbraio sul sito www.rentri.gov.it.
Imprese tenute all'iscrizione al RENTRI ed esclusioni
Ricordiamo che dal 15 dicembre è scattato un nuovo step per le iscrizioni al RENTRI, in vista del passaggio al FIR digitale previsto dal 13 febbraio. È infatti previsto l’obbligo di iscrizione anche per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10, fatte salve le esclusioni sotto indicate:
- Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo);
- imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del DLG n.152/2006 (ovvero le imprese iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo gestori ambientali per il trasporto “in conto proprio”);
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
- imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici Ateco:
- 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)
- 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)
- 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
- 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)
che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati; - produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente impresa, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Schema riassuntivo adempimenti RENTRI:
Appendice - Guida alla vidimazione digitale
(Formulario Identificazione Rifiuti e registro carico-scarico)
La gestione dei formulari d'identificazione dei rifiuti
Cosa serve per iniziare?
Per accedere ai servizi di vidimazione, il legale rappresentante (o un suo delegato) deve disporre di:
- Identità Digitale: SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
- Accesso al portale: Bisogna collegarsi al sito ufficiale www.rentri.gov.it.
Come vidimare i FORMULARI (FIR)
La procedura consente di generare un modello di formulario già vidimato, che potrete stampare in ufficio su carta semplice (formato A4).
- Accesso: Entrate nell'area "Servizi" -> "Vidimazione Digitale FIR".
- Generazione: Il sistema richiede di indicare la quantità di moduli necessari.
- Download: Il portale genera un file PDF che contiene il modulo con un QR-Code e un numero seriale univoco.
- Stampa: Stampate il PDF in due copie (una per il trasportatore, una per voi). Nota: Non serve più la carta chimica a ricalco; le copie possono essere stampe singole firmate in originale.
Errori comuni da evitare
- Usare i vecchi moduli: Dal 13 febbraio 2026 i "vecchi" formulari acquistati in precedenza in cartoleria e vidimati fisicamente non sono più validi.
- Deleghe: Se il titolare non può procedere personalmente, può delegare un collaboratore o lo Studio tramite le funzioni di "Gestione Deleghe" all'interno del portale RENTRI.
- Conservazione: Anche se generati digitalmente, i formulari e i registri cartacei vanno conservati presso la sede per 3 anni.
Il registro di carico e scarico rifiuti in formato digitale
Obbligo del formato digitale
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale a decorrere dalle seguenti scadenze:
- dal 13 febbraio 2025 per enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti;
- dalla data d’iscrizione (che dovrà avvenire tra il 15.06.25 e il 14.08.25) per enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50;
- dalla data d’iscrizione (che dovrà avvenire tra il 15.12.25 e il 13.02.26) da tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10).
Vidimazione e Tenuta del registro in formato digitale
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI.
Gli operatori possono tenere il registro in formato digitale:
- con i propri gestionali;
- con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
L'operatore può scegliere di tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale anticipatamente rispetto alle scadenze previste dal Decreto 4 aprile 2023 n.59, previa iscrizione al RENTRI, diventando soggetto a tutti gli obblighi derivanti dall’iscrizione.
Tenuta del registro con propri sistemi gestionali
I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono utilizzare i propri sistemi gestionali possono consultare le Modalità Operative, approvate con Decreto direttoriale approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI, di seguito riportate:
- Modalità Operativa 8 “Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”: che illustra come effettuare la vidimazione digitale del registro.
- Modalità Operativa 17 “Specifiche tecniche”: che illustra quali regole tecniche devono essere seguite per la tenuta del registro in modalità digitale.
- Modalità Operativa18 "Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori": che fornisce, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI.
Tenuta del registro mediante i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI
Il RENTRI mette a disposizione dei singoli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, un servizio di supporto che consente di assolvere agli obblighi di compilazione e vidimazione in formato digitale del registro.
Il servizio consente agli operatori di svolgere le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico al RENTRI.
Per maggiori informazioni sul funzionamento consultare la modalità operativa 15 “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico” riportata nelle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.


