Rottamazione - quater: ultima chiamata per l'adesione

Ivo Lamberti • 24 giugno 2023

Entro il prossimo 30/06/2023 l'invio delle istanze di adesione




Entro il prossimo 30/06/2023 sarà necessario formalizzare l'adesione alla c.d. Rottamazione - quater, secondo quando disposto dal 51/2023.


La richiamata disposizione normativa ha, infatti, previsto la proroga dal 30/04/2023 al 30/06/2023 del termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli (c.d. rottamazione - quater).


 Procedure per l'adesione - le novità - L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile l'apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:

  • in area riservata
  • in area pubblica.


Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.


Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.


Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).


Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:

  • se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
  • se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
  • riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata
  • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti
  • se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).


L'Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare - secondo la normativa vigente - all'interessato, entro il 30/06/2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.


Con il Dl 51/2023 si dispone che per la comunicazione dell'Agenzia ci sarà tempo fino al 30/09/2023


Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:

  • unica soluzione, che slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
  • numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
  • il pagamento della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
  • la seconda con scadenza 30/11/2023 (conferma)
  • pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata
  • (conferma) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.


Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.


Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
  • app EquiClick;
  • domiciliazione sul conto corrente;
  • moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
  • sportelli di Agenzia delle Entrate/Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.


In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 


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