5.0: novità 2025 e semplificazioni al piano transizione

Ivo Lamberti • 13 gennaio 2025

Tra le variazioni la possibilità di evitare la certificazione energetica.



Introduzione

La Legge di Bilancio ha apportato importanti modifiche al credito d’imposta 5.0, con l’obiettivo di incentivarne l’utilizzo. L’articolo 1, comma 427, apporta le seguenti novità.

Le modifiche si applicano retroattivamente anche agli investimenti effettuati da 1° gennaio 2024.



Scaglioni d'investimento rivisti

Gli scaglioni di investimento vengono ridotti da tre a due: il precedente scaglione fino a 2,5 milioni di euro e quello compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro sono stati unificati.

% Riduzione consumi energetici Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%
Fino a 10 Mln 35% 40% 45%
Oltre 10 Mln 5% 10% 15%

Per le società in locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.


Modifica della base di calcolo per l’acquisto dei moduli fotovoltaici:

Gli acquisti di moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea  concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari:

  • al 130% (ex 100%) per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5%;
  • al 140% (ex 120%) per i moduli con efficienza di modulo almeno pari al 23,5%;
  • al 150% (ex 140%) per i moduli con efficienza di modulo almeno pari al 24%.


Cumulabilità

È prevista la cumulabilità con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).

Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In ogni caso, non è ammissibile il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Si ricorda che il credito d’imposta “Piano Transazione 5.0” non è cumulabile con il credito d’imposta “Transizione 4.0”.


Possibilità di evitare la certificazione energetica

Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi, gli investimenti in beni di cui all’allegato A, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e 5%, senza necessità di produrre la perizia asseverata attestante la riduzione. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.


Introduzione delle ESCo

Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

La riduzione dei consumi energetici si considera conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati in presenza di un contratto EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia previsto l’impegno a conseguire una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento.


Altre semplificazioni

In caso di sostituzione di un macchinario obsoleto (macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento), si può evitare di dover calcolare il risparmio energetico se si accetta l’aliquota al 35% prevista per gli investimenti fino a 10 milioni di euro.

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