Approvato il Decreto Lavoro

Ivo Lamberti • mag 02, 2023

Prevista la riduzione del cuneo fiscale. Incrementata la soglia dei fringe benefits fino a € 3.000

Nel CDM del 01/05/2023 è stato approvato il c.d. Decreto Lavoro.


Come indicato nel comunicato stampa del Governo sono state adottate misure volte:

  • a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a € 35.000 lordi annui;
  • a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani;
  • a promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.


Si introducono poi interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.


Riduzione cuneo fiscale

Il decreto incrementa, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), l’esonero parziale sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti ex art. 1 comma 281 della L. 197/2022:

  • dal 2% al 6% se la retribuzione imponibile eccede l’importo mensile di 1.923 euro ma non 2.692 euro;
  • dal 3% al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.


Fringe benefit - Si prevede l’incremento della soglia dei fringe benefit a € 3.000 per il 2023, ma esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico la soglia dei fringe benefit ex art. 51, co. 3, del TUIR rimane ferma, per il periodo d’imposta 2023, a € 258,23. Tale misura, per la quale si prevede lo stanziamento di 142 milioni nel 2023, mira a sostenere le famiglie limitando l’impatto dell’inflazione sui redditi.


Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile - Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.


Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.


Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.


Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.


Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.


Contratti di lavoro a termine - I contratti di lavoro a termine di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, che potranno essere stipulati nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori.


Oltre al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi, stando alla bozza che dovrebbe essere andata al vaglio del Consiglio dei Ministri, dovrebbero registrarsi anche alcune modifiche in materia di apprendistato e di contratto di prestazione occasionale, con una variazione dei limiti economici e occupazionali per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

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