Contributi fondo perduto al 65% per rimozione amianto

Ivo Lamberti • 31 gennaio 2024

Ammissibili a contributo le spese per la rimozione di coperture, sottocoperture e controsoffitti in cemento-amianto e rifacimento di nuove coperture. Max ottenibile € 130.000


Premessa

L’INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese che verranno sostenute per la realizzazione di progetti di bonifica di coperture e materiali contenenti amianto.


Entità del contributo
Il contributo massimo ottenibile è pari ad € 130.000,00 (spesa massima agevolabile € 200.000,00). 


Quando va presentata la domanda
La presentazione della domanda deve essere effettuata 
entro il mese di maggio e l’investimento potrà essere avviato non prima di luglio 2024.


Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per la rimozione di coperture, sottocoperture e controsoffitti in cemento-amianto ed il rifacimento delle coperture.
Sono altresì ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, analisi dell’amianto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ecc.).

Le spese relative alla rimozione e rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq, comprensivi di:

  • spese per la rimozione della copertura in MCA;
  • spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi accessori (lucernari, lattonerie, canali di gronda, ecc.);
  • spese edili accessorie (allestimento cantiere, opere provvisionali, ecc.) e per la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’organo di vigilanza;
  • spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.


In caso di sottocoperture e controsoffitti in cemento-amianto, le spese per la rimozione possono essere computate nella misura massima di 20 €/mq.

Requisiti

per l'ottenimento  del contributo:

  • l’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese;
  • essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
  • non aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2020, 2021, 2022;
  • la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);
  • è necessario effettuare sia la rimozione che lo smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);
  • gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto;
  • l’amianto in oggetto deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:
  • actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
  • grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
  • antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
  • crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
  • crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
  • tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.


Per maggiori informazioni:

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