Conversione in Legge del decreto cessioni: novità per Superbonus 110% e altri interventi in edilizia.

Ivo Lamberti • apr 07, 2023

Possibile anche la comunicazione relativa alla cessione crediti dopo il 31/03/23


Lo scorso 4 aprile la Camera ha approvato, in via definitiva, ed inviato al Senato il disegno di legge di conversione del D.L. 11/2023. Per l’applicazione delle nuove disposizioni, che vanno a modificare anche termini già scaduti, occorrerà attendere il passaggio formale in Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Si elencano di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione in legge:


Proroga al 30 settembre per le spese sulle villette

per gli interventi in corso su unità unifamiliari (villette) o plurifamiliari ma indipendenti che, alla data del 30 settembre 2022, avevano già raggiunto la soglia del 30% dell’avanzamento dei lavori, si potrà beneficiare del Superbonus 110% anche per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023 (precedentemente il termine era fissato al 31 marzo 2023);


Più tempo per le cessioni delle spese del 2022

per coloro che, alla data del 31 marzo 2023, non avessero provveduto ad effettuare la comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2022, si potrà sanare la tardiva comunicazione tramite l’istituto della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro. La comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2023;


Possibilità dei detrarre le spese del Superbonus in 10 anni anziché in 4

per le spese relative al Superbonus sostenute fino al 31 dicembre 2022, i contribuenti avranno facoltà di ripartire la detrazione in 10 anni, ampliando in questo modo la platea dei soggetti che potranno pienamente recuperare il credito senza necessità di cederlo o richiedere lo sconto in fattura;

la fruizione in 10 anni è ammessa anche per l’utilizzo dei crediti derivanti da comunicazioni di cessione o di sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione ad interventi per Superbonus, per le barriere architettoniche e Sismabonus;


Interventi in edilizia libera (infissi e caldaie)

per gli interventi in edilizia libera, per i quali siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, consente cessione o sconto anche in mancanza di un acconto versato entro il 16 febbraio 2023. Analoga disposizione si applica anche per l’acquisto dei box auto pertinenziali;


Salvi i preliminari non registrati

Altra soluzione arriva al caso dei bonus acquisti (come il sismabonus o il bonus 50%) per i quali, alla data del 16 febbraio, non ci fosse ancora il preliminare di acquisto registrato, richiesto finora dal decreto legge. Il requisito del preliminare sparisce. Al suo posto, si guarderà alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi». Nel caso in cui sia arrivata entro il 16 febbraio, restano cessione dei crediti e sconto in fattura. Questa possibilità, di fatto, sposta molto indietro l’asticella del requisito ed estende il perimetro delle cessioni.


Interventi esclusi dal blocco delle opzioni

esclusi dal blocco delle opzioni di cessione del credito gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (75%), gli interventi effettuati dagli IACP, ONLUS, OdV, APS e per gli immobili nei territori colpiti dal sisma.


Responsabilità solidale degli acquirenti dei crediti

Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione* (vedere elenco a fondo pagina). L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.


Sottoscrizione di BTP con utilizzo dei crediti d'imposte (solo per banche e intermediari finanziari).

per i soggetti istituzionali (banche, intermediari finanziari, ecc.), in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta;


Altre novità

Tra le novità presenti nella legge di conversione vi sono le norme di interpretazione autentica su SAL (facoltativo per interventi minori), visto di conformità e SOA (la soglia di 516.000 euro si calcola per singolo appalto).

Inoltre è stata inserita una norma di interpretazione autentica che conferma definitivamente la possibilità di compensare crediti fiscali con debiti contributivi.





* Elenco documentazione da acquisire per l'esonero della responsabilità dell'acquirente:


1) titolo edilizio abilitativo degli interventi (in caso di interventi di "edilizia libera", dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente)

2) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL e nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza

3) visura catastale ante operam dell'immobile (nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento)

4) fatture/ricevute/altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti che ne attestano l'avvenuto pagamento

5) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici

6) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini

7) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista (nel caso di interventi per i quali uno/più di tali documenti non risulti dovuto in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza)

8) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla

detrazione sulle spese sostenute per le opere

9) un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia

10) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto 6 agosto 2020 n. 329 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”

11) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

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