Decreto cessione crediti - ok al voto di fiducia

Ivo Lamberti • mar 31, 2023

Comunicazione opzione cessione crediti maturati nel  2022: c'è tempo sino al 30/11/23 con la "remissione in bonis". Proroga al 30/09/2023 per il sostenimento delle spese al 110% per le unifamiliari.


La Camera ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sul Ddl. di conversione del DL 11/2023.


Proroga del 110% per le unifamiliari fino al 30/09/2023

  • proroga al 30/09/2023  (la proroga iniziale era al 30/06/2023, termine riformulato al 30/09/2023 nell'ultima seduta) del termine entro il quale potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (art. 119, c. bis, DL 34/2020).


Più tempo per comunicare le cessioni di credito relative ai lavori svolti nel 2022

Si prevede la possibilità di aderire alla "remissione in bonis" da parte di coloro che entro il 31/03/2023 non riescono a trasmettere la comunicazione di opzione, riferita a spese sostenute nel 2022 (o per le rate residue di spese 2020 e 2021), per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Entro il 30/11/2023:

  • potrà essere inviata la comunicazione;
  • pagando la sanzione di 250 euro;
  • ma a condizione che la cessione venga esercitata a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati”  (banche e intermediari finanziari).


Ancora possibile la cessione/sconto per Sismabonus acquisti e detrazioni per acquisto box (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 e articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3 del testo unico imposte sui redditi). 

Il decreto conferma la possibilità di cessione crediti per queste due fattispecie a condizione che risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi prima del 16/02/2023.


Possibilità di spalmare la ripartizione dei crediti da superbonus in 10 anni anziché gli ordinari 4.

Sempre nell'iter di conversione del DL 11/2023, al fine di "riaprire" il mercato degli acquisti dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi:

  • modificando l’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”);
  • si prevede l'introduzione di una disposizione che consenta di compensare i crediti di imposta acquistati su 10 anni, anziché su 4 o 5 anni. 

(Per le spese superbonus sostenute nel 2022, inoltre, i contribuenti possono optare (senza possibilità di revoca) per la ripartizione della detrazione in 10 quote costanti, anziché in 4. Detta facoltà è esercitabile nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2023 (ossia quella che sarà presentata nel 2024) e bisogna astenersi dall’indicare nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 (ossia quella che sarà presentata nei prossimi mesi del 2023) la prima quota costante di detrazione superbonus riferibile alle spese sostenute nel 2022.


Varianti CILA

Sulla questione delle varianti alla CILA:

  • al fine di verificare alla data del 25/11/2022:
  • l’applicazione dell’aliquota piena (110%) o ridotta (90%) ai fini del Superbonus;
  • nonché alla data del 16/02/2023:
  • la possibilità o meno di optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo,


si introduce disposizione in base alla quale non rileverà la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire. Per gli stessi fini, quindi, per gli interventi su parti comuni condominiali, verrebbe stabilito che non rileva l’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante.


Altre novità al decreto dovrebbero riguarda l’esclusione dallo stop alle opzioni per sconto/cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, per Onlus, IACP e interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla previsione dei lavori di edilizia libera.


Infine, si prevede:

  • la facoltà e non l'obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus;
  • la facoltà e non l'obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell'attestazione di congruità delle spese relative all'apposizione del visto di conformità;
  • la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell'allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell'inizio lavori;
  • il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus.





Si ricorda che ad oggi 31/03/2023 il provvedimento deve ancora essere esaminato dalla Camera per l'approvazione finale.


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