Tax credit energia e gas anche per il II trimestre 2023 ma con importi ridotti

Ivo Lamberti • apr 01, 2023

Misura del 10% per le imprese non energivore e del 20% per le altre

Va richiesta al proprio fornitore la comunicazione dell'importo del credito da inserire nel modello F24


Non rinnovato, al momento, il credito per l'acquisto dei carburanti agricoli.





Proroga dei tax credit al secondo trimestre 2023 ma con riduzione

L’art. 4 del DL 34/2023 (c.d. DL “bollette”) prevede la proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura molto ridotta rispetto ai precedenti.

Il beneficio è infatti riconosciuto nella misura del

- 10% per le imprese non energivore (35% nel I trimestre) 

- 20% per le altre imprese (45% nel I trimestre).


Imprese non energivore

Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


Utilizzo dei crediti

I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.


Trattamento fiscale dei crediti

I crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.




Si ricorda ai Clienti dello studio che vogliano usufruire dei crediti d'imposta che è necessario richiedere al proprio fornitore, subito dopo la conclusione di ogni trimestre, la comunicazione con gli importi da inserire in compensazione nel modello F24. 

Tale comunicazione andrà poi consegnata allo studio.


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