Fattura elettronica: modalità di emissione e termini di invio

Ivo Lamberti • 9 gennaio 2024

Va posta attenzione al "momento di effettuazione dell'operazione" ai fini I.v.a.



Il momento di "effettuazione dell'operazione" ai fini I.v.a.
Innanzi tutto occorre chiarire il concetto di "effettuazione dell'operazione" a cui si deve far riferimento per l'individuazione del giusto termine di emissione/invio della fattura.


Momento di "effettuazione delle operazioni" ai fini I.v.a. (art.6 D.p.r. 633/72)

Vendita di beni (mobili)  --------> Consegna / Spedizione

Prestazioni di servizi         --------> Incasso

Vendite di immobili          --------> Stipula atto notarile


Nota bene:
-
Se si emette fattura prima: l’operazione si considera effettuata ai fini IVA alla data della fatturazione.
-
Se si incassa un acconto: è necessario emettere fattura tempestivamente e l’operazione si considera effettuata per tale importo.




1) Emissione fattura immediata - codice tipo documento da utilizzare "TD01" 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972 la fattura immediata va emessa (trasmessa allo SdI) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.




2) Emissione fattura differita (con d.d.t.) - codice tipo documento da utilizzare "TD24"

La fattura differita deve avere come data emissione quella di effettuazione dell’operazione e deve essere inviata a SDI entro il 15 del mese successivo.


In presenza di fattura differita che riepiloga diversi d.d.t. di consegna eseguiti in date diverse dello stesso mese è consigliabile datare la fattura fine mese.

Esempio:
Supponiamo che una società nel mese di gennaio abbia effettuato diverse consegne, e abbia emesso diversi DDT, con data 5, 10 e 25 Gennaio 2024.

In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la società può alternativamente

Soluzione consigliata:
1. datare la fattura 31 Gennaio 2024 (data "fine mese" che non coincide con alcun DDT, ma che è considerata convenzionale) ed inviarla allo SdI entro il 15 Febbraio 2024. 

Altre alternative possibili:
2. datare la fattura 25 Gennaio 2024 (per convenzione data ultimo DDT emesso) ed inviarla allo SdI entro il 15 febbraio 2024.

3. datare la fattura, ad esempio, 28 Gennaio 2024 (data che non coincide con alcun DDT) e inviare contestualmente il documento allo SdI;




Sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di emissione

Se si invia la fattura differita oltre i termini previsti, si potrebbe ricevere una sanzione per invio tardivo, il cui importo varia se:
- influisce sulla dichiarazione IVA: dal 90% al 180% dell’imponibile con un minimo di 500€
- non influisce sulla dichiarazione IVA: da 250€ a 2.000€


E' possibile regolarizzare subito l'irregolarità pagando sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso.

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