Fringe benefit e limite di € 3.000 per il 2023

Ivo Lamberti • ago 03, 2023

I chiarimenti della circolare ministeriale 23 del 01/08/2023

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi all’estensione al 2023 dell’aumento a €. 3.000 della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per lavoratori dipendenti/co.co.co., applicabile ai soli soggetti con figli a carico. Tra le interpretazioni più significative, si menziona il fatto che:

- l’ampliamento del limite opera per entrambi i genitori anche in presenza di un solo figlio a carico

- l’apposita attestazione della spettanza del beneficio, con indicazione del codice fiscale dei figli a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate col datore di lavoro/committente.


Il beneficio è autonomo rispetto al “bonus carburanti” fino a €. 200, anch’esso esteso sul 2023


Ambito soggettivo: la soglia di non imponibilità dei fringe benefit:

- interessa sia i lavoratori dipendenti che i titolari di redditi assimilati (co.co.co., ivi inclusi gli amministratori di società), inclusi i rispettivi coniugi o familiari 

- è innalzata ad €. 3.000 limitatamente ai lavoratori con figli a carico


Ambito oggettivo: analogamente al 2022, anche per il 2023 rientrano nella soglia di non imponibilità:

- non solo le cessioni “in natura” (beni ceduti/servizi erogati senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore al valore normale dei citati beni/servizi; sono inclusi i titoli di legittimazione – cd. “voucher” - per ottenerli), come ordinariamente previsto dall’art. 51, co. 3, Tuir

- ma anche l’erogazione di denaro finalizzato al pagamento (in via anticipata) o al rimborso (successivamente al pagamento) delle “utenze domestiche” (cd. “bonus bollette”):

  • del servizio idrico integrato
  • dell’energia elettrica
  • del gas naturale (per riscaldamento ed acqua calda sanitaria).


Agevolazione per ciascun genitore: l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione:

- si applica in misura piena (€. 3.000) a ciascun genitore (titolare di reddito di lavoratore dipendente e/o assimilato) anche in presenza di un unico figlio a carico -  anche laddove i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione a quello che possiede il reddito complessivo più elevato (art. 12, co.1, lett. c), TUIR), in quanto il figlio rimane considerato a carico di entrambi. In tal caso, tuttavia, i genitori non possono considerare, per ciascuno di loro, la medesima spesa ai fini del “bonus bollette”.


Lo studio rimane a disposizione per consulenze in merito  all'applicazione dei fringe benefit per l'anno 2023.


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