Iperammortamento 2026: nuove aliquote, beni agevolabili e soggetti ammessi
Iperammortamento 2026: chi accede e su quali beni
Cos’è
- Maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni strumentali nuovi.
- Sostituisce i crediti d’imposta 4.0/5.0.
- Fruizione tramite deduzione lungo gli anni d’ammortamento.
Aliquote 2026
- Fino a € 2,5 mln: 180% (220% “green”)
- € 2,5–10 mln: 100% (140% “green”)
- € 10–20 mln: 50% (90% “green”)
La maggiorazione “green” richiede obiettivi minimi di efficienza energetica.
Beneficiari
- Solo soggetti con reddito d’impresa.
- Esclusi: professionisti, imprese in procedure concorsuali/sanzioni interdittive.
- Agricoltura con reddito catastale: misura dedicata distinta.
Beni ammessi
- Beni “ Industria 4.0 ” (Allegati A e B).
- Impianti per autoproduzione energia da fonte rinnovabile e storage per autoconsumo.
- Solo beni nuovi; esclusi fabbricati/costruzioni/beni usati.
Tempistiche & adempimenti
- Investimenti effettuati nel 2026(prenotabili con ordine+acconto 20%; completamento entro 30/06/2027).
- Variazione extracontabile in diminuzione; comunicazioni tecniche e attestazioni “green”.
- Necessaria la comunicazione GSE e la certificazione investimenti e obiettivi energetici.
Il ritorno della maggiorazione del costo ammortizzabile
Dal 1° gennaio 2026 torna l’iperammortamento, che sostituirà i crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “5.0”.
La misura prevede una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati entro il 31 dicembre 2026 (o entro il 30 giugno 2027 in caso di ordine e acconto del 20% entro fine 2026).
Il beneficio riprende la logica degli iperammortamenti 2017-2019, ma con criteri aggiornati per favorire anche la transizione ecologica.
Le nuove aliquote 2026
L’agevolazione si applicherà con diverse percentuali di maggiorazione in base al valore dell’investimento:
| Fascia di investimento | Aliquota base | Aliquota "green" (efficienza energetica) |
|---|---|---|
| FIno a 2,5 milioni | 180% | 220% |
| DA 2,5 A 10 milioni | 100% | 140% |
| Da 10 a 20 milioni | 50% | 90% |
L’aliquota maggiorata è subordinata ad una riduzione del consumo energetico della struttura produttiva almeno pari al 3% oppure dei processi (almeno pari al 5%). Tale requisito si considera conseguito nei casi di:
• sostituzione di macchinari interamente ammortizzati con nuovi beni “Allegato A”;
• progetti in EPC (Energy Performance Contract) realizzati tramite società ESCo;
• installazione di moduli fotovoltaici conformi all’art. 12 D.L. n. 181/2023.
Esempi:
1) La Alfa S.n.c. effettua nel 2026 investimenti agevolati per 300mila Euro
- la maggiorazione complessiva sarà pari a 540mila euro
2) La Gamma s.r.l. effettua nel 2026 investimenti agevolati per 8 milioni di euro:
- la maggiorazione complessiva è pari 10 milioni di euro (4,5 + 5,5 milioni);
- il risparmio fiscale (IRES al 24%) è pari a 2.400.000 milioni di euro.
3) La Bianchi S.a.s. effettua nel 2026
investimenti “green” agevolati per 150mila euro:
- la maggiorazione complessiva è pari 330mila euro
4) La Zeta s.r.l. effettua nel 2026
investimenti “green”
agevolati per 6 milioni di euro:
- la maggiorazione complessiva è pari 11,4 milioni di euro (5,5 + 4,9 milioni);
- il risparmio fiscale (IRES al 24%) è pari a 2.736.000 milioni di euro.
Beneficiari
Possono accedere all’iperammortamento solo i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Sono quindi esclusi:
- i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo;
- le imprese in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;
- le aziende destinatarie di sanzioni interdittive.
Restano inoltre escluse le imprese agricole con reddito catastale, per le quali è previsto un credito d’imposta specifico del 40% fino a 1 milione di euro.
Beni ammessi all'agevolazione
Rientrano tra i beni agevolabili:
- i beni materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati A e B della legge di bilancio 2017 (beni “Industria 4.0”);
- i beni strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche a distanza;
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Sono invece esclusi i beni usati, i fabbricati e le costruzioni.
Modalità operative per l'ottenimento dell'agevolaione
Il beneficio sarà riconosciuto
tramite variazione extracontabile in diminuzione, proporzionale alle quote di ammortamento previste dall’art. 102 TUIR.
Le imprese dovranno:
- inviare apposita comunicazione telematica al GSE con modelli standardizzati;
- produrre certificazioni tecniche e dichiarazioni sul rispetto dei requisiti di efficienza energetica.
È previsto un decreto attuativo (MIMIT–MEF–MASE) entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, che definirà modalità e controlli.
Periodo di validità dell'agevolazione
L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel 2026, o entro il 30 giugno 2027 se prenotati con ordine e acconto entro il 31 dicembre 2026.
La norma precisa che l’agevolazione
non si applica agli investimenti già ammessi al credito d’imposta 4.0 “prenotati” entro il 2025 e completati entro giugno 2026, per evitare sovrapposizioni.
Ne deriva una possibile
fase di transizione in cui le imprese dovranno valutare se anticipare o posticipare gli ordini in base alla propria convenienza fiscale.
Si precisa infine che le disposizioni sopracitate devono ancora essere approvate definitivamente e potrebbero subire variazioni nel corso dell'iter di approvazione

