Vendite online e Fisco: quando scatta l’attività d’impresa con l'obbligo di partita i.v.a.

Ivo Lamberti • 6 novembre 2025
E-commerce

Vendite online e Fisco: quando scatta l’attività d’impresa

Quando sei “impresa”

  • Vendite ripetute e continuative → attività d’impresa.
  • Obblighi: partita IVA, IVA, contabilità e dichiarazioni.
  • Non servono dipendenti o negozio: basta la abitualità con finalità di profitto.

Controlli e presunzioni

  • Movimenti bancari non giustificati → ricavi presunti.
  • Onere della prova in capo al contribuente.

DAC7 in breve

  • I marketplace comunicano i dati dei venditori più attivi.
  • Soglie indicative: 30 vendite o 2.000 € d’incassi annui.
  • Non è una nuova tassa: è tracciabilità per individuare attività seriali.

IVA e sanzioni

  • Senza fattura: per l’acquirente niente IVA dovuta, ma sanzione.
  • Possibile recupero retroattivo di imposte per venditori abituali.

Cosa fare adesso

  • Valuta volumi e frequenza delle vendite.
  • Separa conti personali e attività.
  • Conserva prove (pagamenti, messaggi, spedizioni).
  • Valuta il regime fiscale più adatto per l’avvio.

Vendite online e Fisco: quando si diventa “impresa” anche senza saperlo

La sentenza della Corte di Cassazione in merito alle vendite online

Lo scorso anno la Corte di Cassazione (sentenza n.7552 del 21/03/2025) ha chiarito un punto importante per chi vende abitualmente su piattaforme online come Vinted, eBay o Subito: se le vendite diventano numerose e continuative, il Fisco può considerarle attività d’impresa.
In questo caso si applicano le regole ordinarie — con
tassazione del reddito, IVA e obbligo di partita IVA — anche se il venditore si riteneva un semplice privato.


Quando la vendita “tra privati” diventa attività professionale

Secondo la giurisprudenza, l’attività è considerata imprenditoriale quando è abituale e finalizzata al profitto, anche senza un negozio fisico o personale dipendente.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato
oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni, un volume tale da configurare un vero e proprio commercio elettronico.

Sono indicatori tipici di un’attività non più occasionale:

  • vendite ripetute per più anni o in grande quantità;
  • acquisto di merce appositamente per la rivendita;
  • organizzazione minima nella gestione di annunci, prezzi e spedizioni;
  • presenza di recensioni e continuità operativa simile a un negozio online.
  • gestione dei resi (pratica assimilabili a quelle dei "negozi")


Il ruolo del DAC7 e dei controlli automatici

Dal 2024 è in vigore la direttiva europea DAC7, che obbliga i gestori delle piattaforme digitali a trasmettere al Fisco i dati dei venditori più attivi.
Vengono segnalati coloro che in un anno:

  • effettuano più di 30 vendite, oppure
  • superano 2.000 euro di incassi complessivi.

Le piattaforme comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi e i movimenti economici dei venditori, creando un sistema di monitoraggio automatico delle attività ripetute.
Non è una nuova tassa, ma un
strumento di tracciabilità che consente di distinguere più facilmente le vendite occasionali da quelle continuative.


Presunzioni bancarie e accertamento

Anche senza dati DAC7, l’Agenzia può usare i movimenti bancari per ricostruire ricavi non dichiarati.
Se il conto corrente mostra accrediti ricorrenti non giustificati, questi possono essere considerati
proventi d’impresa presunti.
È il contribuente che deve provare il contrario, dimostrando che si tratta di prestiti o rimborsi privati.


IVA, fatture e sanzioni

Chi opera in modo abituale senza partita IVA rischia la ricostruzione retroattiva dei redditi e dell’IVA.
L’acquirente, invece, se non riceve la fattura, non è obbligato a versare l’imposta mancante: in questi casi è prevista solo una
sanzione amministrativa.
Per l’IRAP, infine, serve un minimo di organizzazione autonoma: beni strumentali, mezzi o personale.


In sintesi:

Aspetto Regola pratica
Numero vendite Se ripetute e continuative può configurarsi attività d'impresa
Presunzioni bancarie I movimenti non giustificati possono essere ritenuti ricavi presuinti
Sistema "DAC7" Le piattaforme di vendita segnalano chi supera le 30 vendite o i 2.000€ di incasso annuo


Cosa devono sapere i venditori online

Chi utilizza piattaforme digitali dovrebbe:

  • monitorare frequenza e importi delle vendite;
  • separare i conti tra uso personale e commerciale;
  • conservare prove (ricevute, messaggi, tracciati di pagamento);
  • valutare, se necessario, l’apertura di una partita IVA.


Conclusione

Vendere online non è più un’attività “invisibile” per il Fisco: tra le presunzioni sui conti e la tracciabilità DAC7, anche le vendite apparentemente private possono essere considerate attività economiche a tutti gli effetti.
Per chi opera con costanza è importante regolarizzare la posizione fiscale e gestire in modo corretto ogni aspetto contabile.



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