Vendite online e Fisco: quando scatta l’attività d’impresa con l'obbligo di partita i.v.a.
Vendite online e Fisco: quando scatta l’attività d’impresa
Quando sei “impresa”
- Vendite ripetute e continuative → attività d’impresa.
- Obblighi: partita IVA, IVA, contabilità e dichiarazioni.
- Non servono dipendenti o negozio: basta la abitualità con finalità di profitto.
Controlli e presunzioni
- Movimenti bancari non giustificati → ricavi presunti.
- Onere della prova in capo al contribuente.
DAC7 in breve
- I marketplace comunicano i dati dei venditori più attivi.
- Soglie indicative: 30 vendite o 2.000 € d’incassi annui.
- Non è una nuova tassa: è tracciabilità per individuare attività seriali.
IVA e sanzioni
- Senza fattura: per l’acquirente niente IVA dovuta, ma sanzione.
- Possibile recupero retroattivo di imposte per venditori abituali.
Cosa fare adesso
- Valuta volumi e frequenza delle vendite.
- Separa conti personali e attività.
- Conserva prove (pagamenti, messaggi, spedizioni).
- Valuta il regime fiscale più adatto per l’avvio.
Vendite online e Fisco: quando si diventa “impresa” anche senza saperlo
La sentenza della Corte di Cassazione in merito alle vendite online
Lo scorso anno la Corte di Cassazione (sentenza n.7552 del 21/03/2025) ha chiarito un punto importante per chi vende abitualmente su piattaforme online come
Vinted, eBay o Subito: se le vendite diventano numerose e continuative, il Fisco può considerarle
attività d’impresa.
In questo caso si applicano le regole ordinarie — con
tassazione del reddito, IVA e obbligo di
partita IVA — anche se il venditore si riteneva un semplice privato.
Quando la vendita “tra privati” diventa attività professionale
Secondo la giurisprudenza, l’attività è considerata imprenditoriale quando è
abituale e finalizzata al profitto, anche senza un negozio fisico o personale dipendente.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato
oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni, un volume tale da configurare un vero e proprio
commercio elettronico.
Sono indicatori tipici di un’attività non più occasionale:
- vendite ripetute per più anni o in grande quantità;
- acquisto di merce appositamente per la rivendita;
- organizzazione minima nella gestione di annunci, prezzi e spedizioni;
- presenza di recensioni e continuità operativa simile a un negozio online.
- gestione dei resi (pratica assimilabili a quelle dei "negozi")
Il ruolo del DAC7 e dei controlli automatici
Dal 2024 è in vigore la
direttiva europea DAC7, che obbliga i gestori delle piattaforme digitali a trasmettere al Fisco i dati dei venditori più attivi.
Vengono segnalati coloro che in un anno:
- effettuano più di 30 vendite, oppure
- superano 2.000 euro di incassi complessivi.
Le piattaforme comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi e i movimenti economici dei venditori, creando un sistema di
monitoraggio automatico delle attività ripetute.
Non è una nuova tassa, ma un
strumento di tracciabilità che consente di distinguere più facilmente le vendite occasionali da quelle continuative.
Presunzioni bancarie e accertamento
Anche senza dati DAC7, l’Agenzia può usare i
movimenti bancari per ricostruire ricavi non dichiarati.
Se il conto corrente mostra accrediti ricorrenti non giustificati, questi possono essere considerati
proventi d’impresa presunti.
È il contribuente che deve provare il contrario, dimostrando che si tratta di prestiti o rimborsi privati.
IVA, fatture e sanzioni
Chi opera in modo abituale senza partita IVA rischia la
ricostruzione retroattiva dei redditi e dell’IVA.
L’acquirente, invece, se non riceve la fattura, non è obbligato a versare l’imposta mancante: in questi casi è prevista solo una
sanzione amministrativa.
Per l’IRAP, infine, serve un minimo di organizzazione autonoma: beni strumentali, mezzi o personale.
In sintesi:
| Aspetto | Regola pratica |
|---|---|
| Numero vendite | Se ripetute e continuative può configurarsi attività d'impresa |
| Presunzioni bancarie | I movimenti non giustificati possono essere ritenuti ricavi presuinti |
| Sistema "DAC7" | Le piattaforme di vendita segnalano chi supera le 30 vendite o i 2.000€ di incasso annuo |
Cosa devono sapere i venditori online
Chi utilizza piattaforme digitali dovrebbe:
- monitorare frequenza e importi delle vendite;
- separare i conti tra uso personale e commerciale;
- conservare prove (ricevute, messaggi, tracciati di pagamento);
- valutare, se necessario, l’apertura di una partita IVA.
Conclusione
Vendere online non è più un’attività “invisibile” per il Fisco: tra le presunzioni sui conti e la tracciabilità DAC7, anche le vendite apparentemente private possono essere considerate attività economiche a tutti gli effetti.
Per chi opera con costanza è importante regolarizzare la posizione fiscale e gestire in modo corretto ogni aspetto contabile.
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