DL fiscale: le novità per iperammortamenti, credito imposta 5.0 e disciplina dividendi

Ivo Lamberti • 28 marzo 2026

Il decreto legge fiscale recentemente approvato introduce una serie di correzioni alla Legge di Bilancio 2026, intervenendo su alcuni punti particolarmente critici emersi in fase applicativa.


Premessa

Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2026 ha approvato il nuovo DL Fiscale che introduce cambiamenti e proroghe per il sistema economico italiano. Il DL, pubblicato in Gazzetta Ufficiale già nella tarda serata di ieri (DL 38/2026 in GU 27 marzo 2026 n. 72) di seguito alcune delle misure di maggiore rilievo.



🔄 Iperammortamento: eliminato il vincolo UE/SEE

Una delle modifiche più significative riguarda l’iperammortamento.

Il decreto elimina il requisito secondo cui i beni agevolabili devono essere prodotti all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

👉 Di conseguenza, l’agevolazione già dal 1° Gennaio:

  • si applica anche a beni acquistati da fornitori extra-UE (esempio USA o mercati Asiatici)
  • amplia la platea degli investimenti incentivabili


Resta invece invariato il meccanismo:

  • maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (es. fino al 180%)
  • applicazione limitata ai beni con caratteristiche Industria 4.0


📌 La modifica ha un impatto concreto:

  • maggiore libertà negli approvvigionamenti
  • possibile riduzione dei costi di investimento
  • rafforzamento della competitività delle imprese 


Link al nostro simulatore per il calcolo del vantaggio fiscale con l'iperammortamento



💰 Credito d’imposta imprese: nuova misura incentivante

Tra le novità figura anche l’introduzione di un nuovo credito d’imposta pari al 35% degli investimenti.

👉 L'agevolazione:

  • è riservata alle aziende che hanno presentato comunicazioni di accesso al bonus 5.0 relative a investimenti tecnicamente rispondenti ai requisiti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che non erano andate a buon fine per l'esaurimento dei fondi.
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026.


Si è in attesa dell'apertura di un tavolo di confronto Governo-categorie produttive per valutare inserimento di ulteriori risorse.



📊 Esenzioni PEX e dividendi: ripristino del regime previgente

Il decreto interviene anche sulla tassazione delle partecipazioni.

In particolare viene disposto il ritorno al regime precedente per:

  • dividendi
  • participation exemption (PEX)


Per quanto riguarda i dividendi a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli utili distribuiti da società ed enti non concorreranno a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi per il 95% del loro ammontare.

Viene altresì reintrodotta l'esenzione per le plusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano determinati requisiti, eliminando alcune restrizioni introdotte dalla legislazione precedente (come il comma 1.1 dell'art. 87 TUIR, ora abrogato). La misura è volta a favorire la circolazione dei capitali e a rendere il sistema fiscale italiano più attrattivo per le holding e i grandi investitori.



🧾 Aumento Imposta di bollo

L'imposta di bollo sui conti correnti per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese e professionisti in forma societaria), passa da 100 euro a 118 euro. Tale aumento si applicherà agli estratti conto e ai rendiconti emessi dalla data di entrata in vigore del Decreto.



📦  Rinvio della “Tassa sui pacchi”

Il contributo sui beni importati di valore inferiore a 150 euro è differito al 1° luglio 2026 per permettere all'Agenzia delle Dogane di adeguare i sistemi informativi;


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Fatturazione elettronica: nuovo obbligo per i prodotti agricoli CUN Premessa L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 19 marzo 2026 n. 93628 , introduce nuove regole per la compilazione delle fatture elettroniche relative ai settori agricolo , della pesca e dell’acquacoltura. La misura punta a rafforzare la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, permettendo un monitoraggio più accurato dei prodotti per i quali sono attive le Commissioni Uniche Nazionali (CUN). Le nuove modalità di compilazione Secondo quanto disposto dal Direttore dell'Agenzia, per l’emissione di queste fatture deve essere utilizzato esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria. Per ogni prodotto oggetto di transazione, gli operatori dovranno compilare il blocco (codice 2.2.1.16) inserendo i seguenti valori: nel campo : la dicitura " CUN "; nel campo < RiferimentoTesto > : il codice identificativo del prodotto, reperibile nell'elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dell'agricoltura , della sovranità alimentare e delle foreste. Si auspica che il MASAF pubblichi nei prossimi giorni un elenco completo e dettagliato dei prodotti da monitorare con i relativi codici identificativi.  I dati raccolti tramite il Sistema di Interscambio non resteranno confinati all'ambito fiscale. L'Agenzia delle Entrate provvederà infatti a trasmettere alla segreteria tecnica di ciascuna CUN, per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. (Borsa Merci Telematica Italiana), le informazioni relative a unità di misura, quantità e prezzo totale. Tale flusso di dati avverrà con frequenza settimanale attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Per garantire il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR), la trasmissione avverrà esclusivamente in forma anonima e aggregata , con la finalità di predisporre report informativi sull'andamento dei mercati. Il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182 , che ha modificato il decreto-legge n. 63 del 2024. L'Agenzia delle Entrate agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati, avvalendosi di Sogei S.p.A. per la gestione tecnologica delle informazioni memorizzate nell'Anagrafe tributaria. Fonte : Provv. AE 19 marzo 2026 n. 93628 Decorrenza e sanzioni Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate non indica espressamente la decorrenza del nuovo obbligo, limitandosi a richiamare tra le norme di riferimento lo statuto del contribuente. L’obbligo di integrare le fatture dovrebbe pertanto decorrere dal sessantesimo giorno dall’adozione del provvedimento e quindi per quelle emesse successivamente al 16 maggio 2026. Altro aspetto non del tutto chiaro è il quadro sanzionatorio. Le informazioni da integrare, pur se con finalità puramente statistiche, sono obbligatorie. La mancata valorizzazione dei campi richiesti non inficia la validità della fattura ma può determinare una sanzione. (Aggiornamento del 23/03/2026)
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