Regolarizzazione delle criptovalute. Le scadenze dei prossimi tre mesi

Ivo Lamberti • 7 settembre 2023

Il calendario degli adempimenti risulta definito dopo la pubblicazione del provvedimento Ag. Entrate 290480/2023. Permangono ancora dubbi sulle operazioni da eseguire.



Gli adempimenti previsti per i prossimi tre mesi per la regolarizzazione delle cripto-attività.


  • 30/09/2023 - Entro questa data è possibile versare l’imposta sostitutiva del 14% (o la prima delle 3 rate) per l’affrancamento (rivalutazione) opzionale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 (art. 1 comma 133 ss. della L. 197/2022);


  • 30/11/2023 - Entro questa data si possono porre in essere gli adempimenti (versamento delle imposte sostitutive e/o sanzioni ridotte, invio all’Agenzia delle Entrate del modello di istanza completo di relazione accompagnatoria e di ricevuta di versamento) necessari per la regolarizzazione opzionale delle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 (art. 1 comma 138 ss. della L. 197/2022, oggetto di attuazione da parte del citato provv. n. 290480/2023);


  • 30/11/2023 - Si devono indicare nel modello Unico 2023 i dati dei redditi delle cripto-attività realizzati nel corso del 2022 e, se vi sono i presupposti, indicare nel quadro RW le consistenze di tali cripto-attività; questo ultimo adempimento, obbligatorio, segue la previgente disciplina delle cripto-attività e non quella introdotta dalla L. 197/2022, la quale ha efficacia solo dal 2023.



La scelta della rivalutazione.

Nel caso si rilevasse la convenienza a  rivalutare il costo di acquisto è necessario versare l'imposta sostitutiva del 14% (o almeno la prima rata) entro il 30 settembre.


L'affrancamento è importante anche quando non si ha traccia del costo di acquisto in quanto consente di fissare, come valore di acquisto, quello delle cripto-attività alla data del 1° Gennaio 2023 sul quale si è versata l'imposta sostitutiva.

Si ricorda che in caso contrario, e cioè qualora non si disponga di documentazione con elementi certi e precisi, il costo fiscale di acquisto si intenderà pari a zero generando poi cospicua base imponibile al momento della dismissione. (art. 68 comma 9-bis del testo unico)


La regolarizzazione.

Qualora non si sia adempiuto negli scorsi anni agli obblighi fiscali è possibile procedere con la regolarizzazione che ha un costo pari allo 0,5% annuo del valore delle attività, al fine di sanare le violazioni sul monitoraggio fiscale, aumentato di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% annuo del valore delle attività per sanare le eventuali violazioni reddituali: il versamento deve avvenire in un’unica rata.


Criticità

Se si provvede alla sola regolarizzazione non parrebbe al momento consentito assumere come nuovo costo fiscalmente riconosciuto quello regolarizzato.

Potrebbe essere quindi necessario provvedere sia alla regolarizzazione che alla rivalutazione al fine di fissare il costo fiscalmente riconosciuto.


Il modello Unico 2023

Per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio nella regolarizzazione vengono citate nel provvedimento in oggetto le sole cripto-valute e non le cripto-attività (come ad esempio le opere digitali o i non fungibles token NFT).

Si tratta di capire se questi criteri debbano essere utilizzati nella compilazione del quadro RW in Unico 2023


Conclusioni

Gli adempimenti citati (regolarizzazione, rivalutazione e compilazione RW in Unico 2023) sono da una parte distinti ma possono in alcuni casi essere connessi.

Al momento, disponendo di una circolare esplicativa solo in bozza, non è ancora possibile operare con chiarezza e certezza assoluta sulle operazioni da porre in essere.


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