RENTRI: proroga al 15 Settembre per l'utilizzo del FIR cartaceo

Ivo Lamberti • 21 marzo 2026

Il formato con cui è emesso emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera.


La Legge n. 26/2026, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2026, ha previsto la
proroga al 15 settembre 2026 della possibilità di emettere il FIR (formulario di identificazione rifiuti) in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale. Fino al 15 settembre 2026, quindi, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale. 
Le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026. 
Segnaliamo che il formato con cui è emesso emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. In particolare, se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale; se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.


Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale RENTRI


RENTRI iscrizione produttori rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti: finestra 15 dicembre 2025 - 13 febbraio 2026. FIR vidimazione digitale e dal 13 febbraio 2026 formulario digitale per iscritti. Registro carico scarico nuovi modelli e gestione digitale dalla data di iscrizione.

RENTRI iscrizione produttori rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti: finestra 15 dicembre 2025 - 13 febbraio 2026. FIR vidimazione digitale e dal 13 febbraio 2026 formulario digitale per iscritti. Registro carico scarico nuovi modelli e gestione digitale dalla data di iscrizione.
Autore: Ivo Lamberti 21 marzo 2026
Fatturazione elettronica: nuovo obbligo per i prodotti agricoli CUN Premessa L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 19 marzo 2026 n. 93628 , introduce nuove regole per la compilazione delle fatture elettroniche relative ai settori agricolo , della pesca e dell’acquacoltura. La misura punta a rafforzare la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, permettendo un monitoraggio più accurato dei prodotti per i quali sono attive le Commissioni Uniche Nazionali (CUN). Le nuove modalità di compilazione Secondo quanto disposto dal Direttore dell'Agenzia, per l’emissione di queste fatture deve essere utilizzato esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria. Per ogni prodotto oggetto di transazione, gli operatori dovranno compilare il blocco (codice 2.2.1.16) inserendo i seguenti valori: nel campo : la dicitura " CUN "; nel campo < RiferimentoTesto > : il codice identificativo del prodotto, reperibile nell'elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dell'agricoltura , della sovranità alimentare e delle foreste. I dati raccolti tramite il Sistema di Interscambio non resteranno confinati all'ambito fiscale. L'Agenzia delle Entrate provvederà infatti a trasmettere alla segreteria tecnica di ciascuna CUN, per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. (Borsa Merci Telematica Italiana), le informazioni relative a unità di misura, quantità e prezzo totale. Tale flusso di dati avverrà con frequenza settimanale attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Per garantire il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR), la trasmissione avverrà esclusivamente in forma anonima e aggregata , con la finalità di predisporre report informativi sull'andamento dei mercati. Il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182 , che ha modificato il decreto-legge n. 63 del 2024. L'Agenzia delle Entrate agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati, avvalendosi di Sogei S.p.A. per la gestione tecnologica delle informazioni memorizzate nell'Anagrafe tributaria. Fonte : Provv. AE 19 marzo 2026 n. 93628
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