Decreto carburanti - Credito d'imposta per autotrasporto e pesca

Ivo Lamberti • 21 marzo 2026

Il credito vale per il costo del gasolio sostenuto nei mesi da marzo a maggio 2026

È stato pubblicato nella G.U. n. 64 del 18/03/2026, il DL n. 33/2026, recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali”, finalizzato a contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi energetici conseguenti agli eventi bellici in corso.


Tal le misure contenute nel Decreto Legge:

  • Monitoraggio dei prezzi carburanti
  • Riduzione accise su carburanti per autotrazione
  • Crediti d’imposta per autotrasporto e imprese ittiche



Il credito d'imposta per gli autotrasportatori (per veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 T)


A chi spetta:

  • imprese aventi sede legale in Italia (o stabile organizzazione in Italia)
  • esercenti le attività di trasporto di cui al co. 2) art. 24-ter lett. a) del D. Lgs n. 504/95, e cioè:
  • attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
  • da parte di soggetti iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori.


Sono ammesse le persone fisiche/giuridiche abilitati all’esercizio del trasporto di cose sia per conto di terzi che in conto proprio 



Come si determina il credito:

  •  è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio
  • rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente”.


Si tratterà, probabilmente, di determinare il costo che sarebbe stato sostenuto nel citato trimestre laddove fosse stato applicato il prezzo medio determinato nel mese di febbraio.


Modalità di utilizzo e trattamento fiscale:

Il credito sarà utilizzabile in compensazione F24 entro il 31/12/2026 e non è tassabile ai fini del reddito d'impresa/irap.


Misura del credito

Il decreto attuativo dovrà stabilire se il credito d'imposta spetterà per l'intera maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo/aprile/maggio (rispetto a Febbraio)  o solo per una sua percentuale.

Le risorse attualmente stanziate ammontano a 100 Milioni.


Autore: Ivo Lamberti 21 marzo 2026
Fatturazione elettronica: nuovo obbligo per i prodotti agricoli CUN Premessa L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 19 marzo 2026 n. 93628 , introduce nuove regole per la compilazione delle fatture elettroniche relative ai settori agricolo , della pesca e dell’acquacoltura. La misura punta a rafforzare la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, permettendo un monitoraggio più accurato dei prodotti per i quali sono attive le Commissioni Uniche Nazionali (CUN). Le nuove modalità di compilazione Secondo quanto disposto dal Direttore dell'Agenzia, per l’emissione di queste fatture deve essere utilizzato esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria. Per ogni prodotto oggetto di transazione, gli operatori dovranno compilare il blocco (codice 2.2.1.16) inserendo i seguenti valori: nel campo : la dicitura " CUN "; nel campo < RiferimentoTesto > : il codice identificativo del prodotto, reperibile nell'elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dell'agricoltura , della sovranità alimentare e delle foreste. I dati raccolti tramite il Sistema di Interscambio non resteranno confinati all'ambito fiscale. L'Agenzia delle Entrate provvederà infatti a trasmettere alla segreteria tecnica di ciascuna CUN, per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. (Borsa Merci Telematica Italiana), le informazioni relative a unità di misura, quantità e prezzo totale. Tale flusso di dati avverrà con frequenza settimanale attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Per garantire il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR), la trasmissione avverrà esclusivamente in forma anonima e aggregata , con la finalità di predisporre report informativi sull'andamento dei mercati. Il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182 , che ha modificato il decreto-legge n. 63 del 2024. L'Agenzia delle Entrate agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati, avvalendosi di Sogei S.p.A. per la gestione tecnologica delle informazioni memorizzate nell'Anagrafe tributaria. Fonte : Provv. AE 19 marzo 2026 n. 93628
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