Premessa
Entro il prossimo 02/05/2023 i contribuenti interessati devono presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
La legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata (cd. “Rottamazione-quater”) i debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”): affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022 col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio
Cosa è possibile "rottamare"
Sono definibili i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
Cosa è invece escluso dalla "rottamazione"
Come presentare la domanda
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica con due modalità:
E' preferibile la prima modalità per la maggior facilità con la quale è possibile, ad esempio, selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.
Dopo la presentazione della domanda
L'Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all'interessato, entro il 30/06/2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze. Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
Modalità di pagamento della rottamazione (rata unica o rateizzazione )
L'importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
Mancato rispetto del versamento in rata unica o del piano di rateazione
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
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Studio Associato Lamberti
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