Rottamazione quater - adesione entro il 02/05/2023

Ivo Lamberti • apr 10, 2023

Possibile il pagamento fino a 18 rate.



Premessa

Entro il prossimo 02/05/2023 i contribuenti interessati devono presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

La legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata (cd. “Rottamazione-quater”) i debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”): affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022 col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio


Cosa è possibile "rottamare"

Sono definibili i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.


Cosa è invece escluso dalla "rottamazione"

  • carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
  • 1. somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • 2. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • 3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • 4. risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione. le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA)


Come presentare la domanda

La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica con due modalità:

  • mediante accesso all'area riservata del sito (con SPID/C.id.elettronica/CNS)
  • mediante procedura in area pubblica


E' preferibile la prima modalità per la maggior facilità con la quale è possibile, ad esempio, selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.


Dopo la presentazione della domanda

L'Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all'interessato, entro il 30/06/2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze. Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.


Modalità di pagamento della rottamazione (rata unica o rateizzazione )

L'importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:

  • unica soluzione, entro il 31/07/2023;
  • numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
  • le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
  • le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.


Mancato rispetto del versamento in rata unica o del piano di rateazione

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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