Rottamazione-quinquies enti locali: domanda e scadenze
Rottamazione-quinquies enti locali: domanda entro il 15 dicembre
La rottamazione-quinquies degli enti territoriali consente di definire determinati debiti verso Regioni ed enti locali affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La domanda si presenta esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026.
- Domanda: entro il 15 dicembre 2026.
- Comunicazione di accoglimento o diniego: entro il 28 febbraio 2027.
- Pagamento unico o prima rata: 31 marzo 2027.
Prima di procedere, occorre verificare che l’ente abbia aderito e che i carichi siano definibili.
1. Quali debiti possono rientrare
La misura riguarda i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, sia tributari sia non tributari: ad esempio IMU, TARI, bollo auto e determinate entrate patrimoniali.
L’adesione dell’ente è indispensabile: la misura non si applica automaticamente a tutti i Comuni e a tutte le Regioni. Il periodo rilevante è quello di affidamento del carico, non necessariamente l’anno cui si riferisce il tributo.
Restano fuori le somme derivanti da condanne della Corte dei conti. IRAP e addizionali IRPEF non rientrano in questa specifica procedura. Per i debiti gestiti direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati occorre verificare l’eventuale presenza di una distinta definizione locale.
2. Quanto si risparmia
Per i debiti tributari definibili restano da pagare il capitale e le spese per procedure esecutive e notifiche. Sono eliminati sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Attenzione alle multe: per le sanzioni amministrative non tributarie la sanzione resta dovuta; l’agevolazione riguarda interessi, maggiorazioni previste e aggio.
3. Come verificare i debiti e inviare la domanda
Il primo passaggio è controllare l’elenco degli enti aderenti. Successivamente si può richiedere il prospetto informativo, che evidenzia i carichi definibili e le somme dovute. Gli importi del prospetto non comprendono eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e interessi di dilazione. La richiesta del prospetto non sostituisce la domanda di adesione.
La domanda può essere presentata nell’ area riservata, con SPID, CIE o CNS e con le ulteriori credenziali ammesse, oppure nell’ area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento richiesta. Nell’area riservata vengono proposti i soli carichi definibili.
Si selezionano i debiti da includere, la modalità di pagamento e un indirizzo e-mail non PEC. Per la procedura in area pubblica occorre seguire le istruzioni ricevute via e-mail, compresa la convalida del link entro 72 ore. Gli intermediari abilitati possono operare tramite EquiPro.
Schermate esemplificative del portale AdE-R riprese dalla circolare di riferimento; l’interfaccia può essere aggiornata.
AdE-R comunica l’accoglimento o il diniego entro il 28 febbraio 2027. Per chi presenta la domanda in area riservata, la comunicazione e i moduli di pagamento sono disponibili esclusivamente nella stessa area: occorre quindi consultarli senza attendere un invio separato.
4. Pagamento: unica soluzione o fino a 54 rate
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure fino a 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna di almeno 100 euro. Sulle somme rateizzate maturano interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.
Nel 2027 le scadenze sono 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Dal 2028 si aggiunge la scadenza del 31 gennaio; per il piano massimo, l’ultima rata è prevista il 31 gennaio 2036.
5. Cosa controllare prima di aderire
Vanno esaminati eventuali contenziosi, precedenti definizioni e rateizzazioni in corso. Per i carichi oggetto di giudizio, la domanda richiede l’impegno a rinunciare ai relativi contenziosi: la scelta deve quindi essere valutata prima dell’invio.
La domanda sospende fino al 31 marzo 2027 gli obblighi delle precedenti dilazioni solo per i carichi definibili inclusi: gli altri debiti devono continuare a essere pagati. Alla stessa data, le rateizzazioni relative ai debiti per i quali la definizione è stata accolta sono automaticamente revocate.
La definizione diventa inefficace per omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’unica o dell’ultima rata. La tolleranza di cinque giorni riguarda soltanto l’unica o l’ultima rata. I versamenti successivi coprono prima l’arretrato: la rata saltata va quindi recuperata per completare regolarmente il piano.
In caso di inefficacia si perdono i benefici, gli importi pagati restano acquisiti come acconti e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.
6. Domande frequenti
La rottamazione vale per tutti i Comuni?
No. Occorre che l’ente abbia adottato il provvedimento di applicazione e che il debito sia stato affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo previsto.
Le multe vengono cancellate?
No. Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese le multe stradali, il beneficio riguarda gli interessi, le maggiorazioni previste e l’aggio; resta dovuta la sanzione.
Si può pagare a rate?
Sì, fino a 54 rate bimestrali, di almeno 100 euro ciascuna, con interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.
È possibile includere una precedente rottamazione?
Possono rientrare debiti di precedenti definizioni divenute inefficaci. Sono però esclusi quelli compresi in piani di rottamazione-quater o relativa riammissione regolari al 30 settembre 2025.
7. Fonti e riferimenti
Riferimenti richiamati: articolo 1, commi 82–101, legge 199/2025; articolo 10-quinquies DL 38/2026, convertito dalla legge 88/2026 e modificato dalla legge 113/2026.
Fonti ufficiali: FAQ AdE-R sulla Rottamazione-quinquies enti territoriali (in particolare nn. 5–7, 10 e 12–16) e pagine istituzionali dedicate. Portale istituzionale: Agenzia delle entrate-Riscossione – Rottamazione-quinquies enti territoriali.
Aggiornamento: 20 ottobre 2026. Informazioni di carattere generale; l’applicabilità richiede la verifica della singola posizione.


