Polizze catastrofali: obbligo dal 01/01/2026 per micro e piccole imprese
Polizze catastrofali obbligatorie: cosa fare entro il 31/12/2025
Chi è obbligato
- Imprese con sede/stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro imprese.
- Possibile adempiere con polizza collettiva conforme.
Cosa coprire
- Eventi naturali: terremoti, alluvioni/inondazioni, frane.
- Danni diretti a fabbricati/impianti/macchinari e interruzione attività/ripristino.
Esclusioni tipiche
- Immobili con abusi edilizi o senza autorizzazioni.
- Immobili in costruzione; veicoli iscritti al PRA.
Beni detenuti/locazione (conduttore)
- L’impresa deve assicurare i beni che usa nell’attività anche se non di proprietà (esempio immobile locato)
- Se tali beni sono già coperti da analoga polizza(anche stipulata da terzi, es. locatore) l’obbligo è assolto.
- Resta a carico dell’impresa la copertura dei propri beni mobili strumentali non inclusi nella polizza altrui.
Tempistiche
- Entro 31/12/2025: stipula o adeguamento(al primo rinnovo utile).
- Dal 01/01/2026: copertura obbligatoria attiva e documentabile.
Impatto su bandi
- La mancanza di polizza può limitare l’accesso a contributi/ristori.
- L’applicazione è definita dai singoli provvedimenti.
Fonte FAQ: MIMIT – Polizze catastrofali
L'obbligo di stipula scatterà dal prossimo 1° Gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 tutte le imprese con sede (o stabile organizzazione) in Italia devono avere una polizza assicurativa contro eventi catastrofali naturali.
L'obbligo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e disciplinato con il decreto attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025).
Al momento non risultano ulteriori proroghe.
Cosa deve coprire la polizza
La copertura deve riguardare i danni da eventi naturali (terremoti, alluvioni/inondazioni, frane, ecc.) con attenzione sia ai danni diretti (fabbricati, impianti, macchinari) sia alla continuità operativa (spese di ripristino, fermo attività). Nelle verifiche per bandi e agevolazioni, potrà essere richiesta la prova della copertura attiva.
Chi è obbligato e principali eccezioni
- Obbligate: imprese iscritte al Registro delle imprese con sede/stabile organizzazione in Italia.
- Eccezioni: beni con abusi edilizi o senza autorizzazioni; immobili in costruzione; veicoli iscritti al PRA (fuori obbligo).
- Polizze collettive: possibile adempiere anche tramite polizza collettiva conforme.
- Polizze già in essere: l’adeguamento ai requisiti minimi avviene al primo rinnovo/quietanzamento utile.
- Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile), che continuano ad essere coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (art. 1, commi 515 e seguenti, legge n. 234/2021).
Mancata copertura - Le conseguenze
Dalla decorrenza dell’obbligo, la mancanza di polizza può comportare esclusioni o limitazioni nell’accesso a contributi pubblici e bandi che richiedano espressamente la conformità all’obbligo assicurativo. (L’applicazione concreta è demandata ai singoli provvedimenti: non è automatica né retroattiva)
Non sono attualmente previste sanzioni pecuniarie dirette in caso di mancata stipula.
FAQ ufficiali – Ministero Economia e Finanze
1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R.No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R.No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
R.Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?
R.Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
R.L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
9. L’obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?
R.Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?
R.L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
11. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?
R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?
R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Risorse:
- Conferenza stampa CDM del 28/03/2025
- consulta il testo del Decreto Ministeriale a questo link
- Altri articoli precedenti:
- polizze catastrofali: proroga per le pmi al 31/12/2025
- obbligo polizze catastrofali imprese: i chiarimenti di Ania
- obblgo assicurazione catastrofale per le imprese entro marzo 2025
- obbligo polizze catastrofali imprese: primi chiarimenti
- obbligo polizze catastrofali imprese: il punto della situazione


