Welfare aziendale - I limiti per i fringe benefit dei dipendenti nel 2024

Ivo Lamberti • feb 23, 2024

Confermate nel 2024 l'elevazione delle soglie di non imponibilità

Premessa

La legge di bilancio 2024 ha esteso al 2024 la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit già in vigore nel 2023, con alcune modifiche. In particolare, per i lavoratori dipendenti/co.co.co., l’ordinario limite di €. 258,23 per la non imponibilità del benefit “in natura”:

  • viene elevato a € 1.000 (incrementato a €. 2.000 per i soggetti con figli a carico*)
  • da riferire, oltre al valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori, anche alle somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:

-delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale), come già nel 2023

-delle spese relative alla prima casa per affitto o per gli interessi sul mutuo (novità dal 2024)




Fringe benefits nel 2024 - Il regime transitorio

Soglie di esenzione l’ordinario limite di esenzione di €. 258,23 viene aumentato:
a €. 1.000: per la generalità dei dipendenti/co.co.co.
a €. 2.000: per i dipendenti/co.co.co. con figli fiscalmente a carico
Somme interessate: L'esenzione opera anche sulle somme erogate o rimborsate per il pagamento:
Delle utenze domestiche (c.d. "bonus bollette")
- del servizio idrico integrato
- dell'energia elettrica
- del gas naturale
- NOVITA' delle spese per l'affitto della prima casa oppure per gli interessi sul mutuo prima casa



Modalità di erogazione (ad personam e di denaro)

Come anticipato, in generale l’erogazione (CM 28/2016):

  • del benefit superiori a €. 258: è subordinato ai seguenti principi:
  • non discriminazione (cioè deve essere corrisposto alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi)
  • non comprende le erogazioni in denaro (che, dunque, dunque, sono sempre tassate):

-anche se corrisposte a titolo di rimborso spese (anche documentate)

-ed anche se utilizzate per acquistare opere/servizi di rilevanza sociale


Nota: a detta regola fanno eccezione le sole fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 51, Tuir, lett. d-bis) (Rimborsi degli abbonamenti al trasporto pubblico), lett. f-bis) (Prestazioni e servizi di educazione e istruzione) e lett. f-ter) (Servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti).


  • dei benefit inferiori a €. 258: può avvenire anche con erogazione ad personam (dunque, senza necessità di preventivi accordi), per quanto sempre non in denaro.


REGIME TRANSITORIO: tali principi sono derogati nel regime transitorio, nel senso che:

  • somme e benefit in natura possono essere erogati “ad personam”
  • le somme erogate/o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di specifiche spese permangono non imponibili (entro le soglie massime previste).


Tuttavia la CM 35/2022 ha chiarito che il datore di lavoro deve acquisire e conservare:

  • la documentazione comprovante le utenze (da estendere alle spese per la locazione/per gli interessi riferiti alla prima casa)
  • o una autodichiarazione (ex Dpr 445/21000) del suo possesso da parte del dipendente.

Dunque, per quanto le somme possono essere erogate in anticipo, si deve, comunque, trattare di importi che trovano capienza in “spese vive” sostenute nel 2024 (non di somme forfetarie).




Il requisito dei *figli a carico

L’ampliamento della soglia di esenzione a €. 2.000 è subordinata alla presenza di figli fiscalmente a carico.

Nota: si ricorda che si tratta dei figli che:

-ove superano i 24 anni di età: hanno percepito nel 2024 un reddito ≤ €. 4.000

-se superano i 24 anni: hanno percepito nel 2024 un reddito complessivo annuo ≤ €. 2.840,51.

Il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade (se nel 2024 il figlio compie 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento è di €. 4.000, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno).

Considerato che lo status di figlio carico può essere verificato solo alla fine dell’anno (in base ai redditi percepiti dal figlio), l’Agenzia chiarisce che:

  • il datore di lavoro può applicare il regime transitorio (2024) in via provvisoria durante l’anno
  • salvo recuperare il beneficio non spettante, in caso di eventuale venir meno dei presupposti, sugliemolumenti successi (o, quale termine ultimo, in sede di conguaglio dei redditi 2024, entro febbraio 2025).


Il riferimento ai figli “a carico” rileva solo per individuare i lavoratori cui spetta l’ampliamento della soglia a €. 2.000; per i lavoratori privi di figli a carico o, comunque, in assenza di apposita autodichiarazione, si applica la soglia di esenzione di €. 1.000.



Adempimenti

Il lavoratore può essere interessato più tipi di dichiarazione.


DICHIARAZIONE DEI FIGLI A CARICO

Per poter fruire dell’aumento della soglia a €. 2.000, il lavoratore è tenuto a dichiarare preventivamente al datore di lavoro:

- la presenza di figli a carico

- il relativo codice fiscale


DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER UTENZE

Onde fruire del cd. “bonus bollette”, il lavoratore deve rilasciare una delle seguenti documentazioni:


Documenti di spesa:

  • fatture/bollette intestate
  • sé stesso
  • al coniuge o ad un familiare indicato nell’art. 12 del TUIR
  • al locatore (solo riaddebito “analitico”, non forfettario)
  • o addebiti dell’Amministratore di condominio (analitico, in base alle letture dei contatori, o in base a tabelle millesimali/altri criteri previsti dal Cod. Civ.)

N.B.: l’emissione delle fatture può essere anche 2025, ma i consumi oggetto di bonus devono essere riconducibili al 2024


Autocertificazione:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore attesti
  • di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche
  • che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.


EROGAZIONI PER CANONI DI AFFITTO O PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI PRIMA CASA

In attesa di chiarimenti, si deve ritenere che una analoga documentazione sia richiesta anche per la nuova fattispecie di esenzione.

In particolare, il dipendente dovrebbe poter documentare, alternativamente:

  • il pagamento dei canoni (quietanze di pagamento) ed il contratto di locazione
  • il pagamento degli interessi passivi (inclusa la documentazione rilasciata dalle banche ai fini della detrazione dell’onere in dichiarazione dei redditi) e, eventualmente, la documentazione catastale che dimostra la proprietà dell’immobile (con un estratto delle risultanze anagrafiche che indicano l’unità quale residenza del dipendente).

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