Premessa
I commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies, dell’articolo 3, DL 215/2023 (introdotti in sede di conversione ) estendono il termine per avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64, D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro.
In particolare, si stabilisce che dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui:
Nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell’art. 64, D.L. n. 73/2021 (ai sensi del quale il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni).
Requisiti oggettivi e soggettivi
È necessario, inoltre:
Immobili ammessi
Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale). L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
Tipologia di agevolazione
Si ricorda che le agevolazioni consistono:
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Studio Associato Lamberti
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