Locazioni brevi - in attesa di attivazione del CIN si fa riferimento alle normative Regionali

Ivo Lamberti • 23 febbraio 2024

Manca ancora la procedura telematica per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale.



Il codice CIN

In riferimento al nuovo obbligo di dotarsi del un codice identificativo nazionale C.I.N.  (vedasi ns. precedente articolo a questo link) :

  • per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (anche "non brevi")
  • per le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi (art. 4, DL n. 50/2017)
  • per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere (come individuate dalle leggi regionali).



Il ministero del Turismo ha recentemente comunicato che "la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del dl 145/2023, non è ancora entrata in esercizio.

Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo.

In ogni caso, ai sensi del comma 15, art. 13-ter, del dl 145/2023, gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso."



Periodo transitorio

Si ricorda che, nell'attesa che venga attuata la procedura telematica per il rilascio del CIN i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il

Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza.


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