Assegno Unico Inps AUU - Continuità domande già presentate in anni precedenti

Ivo Lamberti • gen 25, 2024

In presenza di domande di anni precedenti in stato di "accolta" non occorre presentare nuova domanda per il 2024.   

Invece il mancato aggiornamento ISEE comporta l'erogazione dell'assegno con l'importo minimo.


Domanda assegno unico

L'INPS ha recentemente comunicato che:

-  anche per l'annualità 2024

- non è necessario provvedere a presentare una nuova domanda dell'Assegno unico e universale (AUU) nel caso in cui la domanda trasmessa in precedenza non si trovi nello stato di decaduta/revocata/respinta. Permane l’onere di comunicare eventuali variazioni* rispetto a quest’ultima (ad esempio, la nascita di un figlio o altre situazioni elencate a fondo pagina*).


Si ricorda che con circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, l’INPS ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al D.lgs. 230/2021, non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale.

Pertanto, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.



L'aggiornamento ISEE

Ai fini della quantificazione dell’assegno, che varia in base alla soglia ISEE, i beneficiari devono presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata

In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.



Prima presentazione della domanda (per i nuovi beneficiari che non l'hanno mai presentata o in caso di situazioni di decadimento/revoca/respingimento)

coloro che:

  • non hanno mai fruito dell’Assegno unico: sono tenuti alla presentazione della domanda, ove intendano fruire del beneficio
  • hanno trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più “attiva”:

devono presentare una “nuova” domanda.


Domanda entro il 30 Giugno

Per le nuove domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.


* Variazioni più frequenti sempre da comunicare per modificare la domanda inizialmente presentata

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021;
  • le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

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