Bonus investimenti 4.0 - Introdotto obbligo comunicazione preventiva

Ivo Lamberti • 6 aprile 2024

Oltre che per il credito beni strumentali 4.0 la comunicazione dev'essere eseguita anche per il bonus "ricerca e sviluppo"



Premessa

L’art. 6 del DL n. 39/2024 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo per quanto attiene i bonus introdotti per la “transizione 4.0” delle

imprese. In particolare viene introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva, che riguarda:

  • sia il “bonus investimenti 4.0” (di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter della L. n. 178/2020)
  • che il credito d'imposta per le attività di R&S (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, della L. n. 160/2019).

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (dati di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Viene inoltre previsto che la comunicazione debba essere aggiornata al completamento di tali investimenti



"Vecchi" e "nuovi" investimenti 4.0

Manca ad oggi la pubblicazione del DM attuativo della norma.


Nell'attesa la norma prevede comunque che.

  • investimenti post 30/03/2024: si rende necessario presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione al completamento degli investimenti;
  • investimenti periodo 01/01/2024 - 29/03/2024: si rende necessario presentare esclusivamente la al completamento degli investimenti.



Attenzione agli investimenti 4.0 maturati nel 2023 ma non ancora fruiti

l'art. 6, c. 3, DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.


In sostanza:

  • con riferimento al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito R&S);
  • "effettuati" nel 2023;
  • l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2024) è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal sopra citato DM attuativo



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