La detrazione I.v.a. per le fatture a cavallo d'anno

Ivo Lamberti • 14 dicembre 2024

Vediamo le regole particolari per la detraibilità I.v.a. delle fatture ricevute a cavallo d'anno.


Premessa

In base all'art.19 c.1 del d.p.r. 633/72 il diritto alla detrazione dell'i.v.a. a credito sorge nel momento in cui essa è diventata esigibile . La detrazione va poi esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione i.v.a. relativa all'anno in cui è sorto detto diritto.

Il diritto alla detrazione si può esercitare solo dal momento in cui l'annotazione della fattura è effettuata nel registro i.v.a. acquisti (Art.25 c.1 d.p.r. 633/72)

Il D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l'IVA delle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (retro-imputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell'ultima liquidazione periodica dell'anno.



Fatture di acquisto ricevute durante l'anno.

Per le fatture emesse e ricevute nel corso dell'anno la detrazione può essere eseguita nelle liquidazioni periodiche i.v.a. del medesimo anno. Questo perché la fattura è ricevuta, e poi annotata, nel registro acquisti.

Ad esempio un contribuente mensile che riceve una fattura di acquisto datata 30 Settembre potrà portarla in detrazione nello stesso mese (liquidazione del 16/10) ancorché essa sia stata recapitata dal sistema SDI per esempio il giorno 2 Ottobre. Potrebbe anche detrarla nella liquidazione del mese successivo ( Ottobre con liquidazione il 16/11).


Fatture di acquisto a cavallo d'anno.

Nel caso in cui il fornitore emetta una fattura per esempio il giorno 28/12/2024 si potrebbero ipotizzare queste due situazioni:


1) La fattura viene recapitata dal servizio SDI entro il 31/12/24  Se il Cliente l'annota:

• entro il 31/12/2024 allora la stessa confluirà nella liquidazione di Dicembre 2024 e la detrazione dell'i.v.a. sarà esercitabile in tal mese.

• entro il 30/04/2025 in questo caso la detrazione potrà essere esercitata direttamente nella dichiarazione annuale i.v.a. 2025 (annotando in un sezionale del registro acquisti detta fattura).


2) La fattura viene recapitata dal servizio SDI a Gennaio 2025 in questo caso la fattura potrà essere annotata:

• entro il 31/01/2025 confluendo nella liquidazione di gennaio,

• in una delle liquidazioni successive (febbraio-dicembre 2025)

• oppure come ultimo termine entro il 30/04/2026 con detrazione esercitata direttamente nella dichiarazione annuale i.v.a. 2026 (annotando in un sezionale del registro acquisti detta fattura).



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