Rottamazione del magazzino nella Legge di Bilancio 2024

Ivo Lamberti • 11 gennaio 2024

Previste due modalità di adeguamento


Per gli esercenti attività d’impresa è possibile procedere :

  • per il  periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (esistenze iniziali al 1/01/2023)
  • all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.



METODI PER ADERIRE ALLA "ROTTAMAZIONE"

1) eliminazione esistenze iniziali causati da errori “di quantità” o “di valore” (superiori a quelli effettivi)

2) iscrizione esistenze iniziali in precedenza omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori “di quantità” dei beni, inferiori a quelle effettive)


1) ADEGUAMENTO MEDIANTE L’ELIMINAZIONE DEI VALORI

L’adeguamento comporta il pagamento delle seguenti imposte:

  • IVA: va determinata  mediante la seguente formula aliquota Iva media 2023 x (valore eliminato x “coefficiente di maggiorazione"  stabilito con apposito DM, variabile in ragione delle diverse attività.)
  • imposta sostitutiva:

18% x (ammontare calcolato ai fini Iva - valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)


2) ADEGUAMENTO MEDIANTE L’ISCRIZIONE DEI VALORI DERIVANTI DA ERRORI DI "QUANTITA'" DEI BENI

L’adeguamento comporta il versamento unicamente dell'imposta sostitutiva:

18% x valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 iscritte




VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA E PERFEZIONAMENTO DELLA "ROTTAMAZIONE"

L’importo dovuto (imposta sostitutiva ed Iva) va versato in 2 rate di pari importo nei seguenti termini:

  • 1° rata (50%): entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d’imposta “solare”)
  • 2° rata (50%): entro il termine di versamento della 2° rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d’imposta solare).



Indicazione nel modello Unico

L'opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi (mod. Redditi 2024 per la generalità delle imprese).

L’eventuale omesso/carente versamento di quanto dovuto comporta l’iscrizione a ruolo, maggiorato delle relative sanzioni ed interessi di mora.



ALTRE CONDIZIONI ED EFFETTI

  • adeguamento: è irrilevante a fini sanzionatori
  • valori risultanti dalle variazioni:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d’imposta in corso al 30/09/2023

- non possono utilizzarsi, nel limite del valore iscritto o eliminato, ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30/09/2023;

  • indeducibilità: l’imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi/IRAP



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