Investimenti esteri. Aumento aliquote IVIE e IVAFE

Ivo Lamberti • 22 gennaio 2024

L'aliquota dell'IVIE viene allineata all'Imu  (1,06%)



Aumenti per le aliquote dell'imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)


  • IVIE: aumento dell’Ivie ordinaria dallo 0,76 all’1,06 per cento (adeguandola all’Imu).
  • IVAFE: aumento dal 2 al 4 per mille all'anno.




IVIE (su immobili all'estero) -  Soggettività, aliquote e riduzioni

E' dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero l'imposta è calcolata in proporzione

alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è avuto il possesso dei singoli immobili.

Il versamento non è dovuto, se l’importo complessivo, calcolato senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta, non supera i 200 euro.


Riduzioni

L’aliquota diminuisce allo 0,40 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Tale detrazione deve essere riproporzionata in base alla quota di possesso, per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.





IVAFE (su investimenti finanziari all'estero) - Soggettività, aliquote e riduzioni

E' dovuta dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio

Come per L'IVIE l'imposta è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.


Riduzioni

Previsto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può essere superiore all’imposta dovuta in Italia.

Non si ha diritto al credito d’imposta se, con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.


Imposta fissa per conti correnti e libretti di risparmio esteri.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è fissata a 34,20 euro per ogni conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.


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